Sette dispositivi, tre obiezioni, una conclusione (provvisoria)

La parte operativa: sette interventi sul bando tipo, qualche digressione. E tre obiezioni che meritano una risposta (compresa quella che mi verrà rivolta per prima).

I concorsi di progettazione alla prova dell’intelligenza artificiale — 5 di 5

Nella quarta puntata ho richiamato il punto giuridico decisivo: la regola dell’anonimato tutela il rapporto fra elaborato e identità dell’autore, non il modo in cui l’elaborato è prodotto. Da lì discende uno spazio di manovra ampio, e tutto interno al diritto vigente. Almeno così mi sembra. Non che sia sempre un valore se non forse quello della applicabilità facilitata.

Passo alle proposte. Sono sette, ordinate per rapporto fra efficacia e costo di implementazione. Per le prime cinque propongo una formulazione di massima: sono tracce redazionali per orientare la scrittura tecnica, non testi contrattuali pronti all’uso. Non sono un giurista d’appalti, e prima di finire in un disciplinare vanno verificate da chi lo è.

1. Contingentamento rigido degli elaborati di prima fase

È il dispositivo a maggiore efficacia e minor costo, perché agisce direttamente sulla variabile che l’intelligenza artificiale ha reso illimitata: la quantità di materiale persuasivo producibile. Se il formato è chiuso, il vantaggio di chi può produrre molto a costo nullo si annulla.

«Gli elaborati di prima fase sono tassativamente costituiti da una tavola in formato A1 orizzontale e da una relazione illustrativa di lunghezza non superiore a 5.000 battute spazi inclusi. Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi. Il materiale eccedente i limiti non è preso in considerazione dalla commissione, che ne dà atto a verbale. La verifica del rispetto dei limiti formali è effettuata in via preliminare dal coordinatore, anche mediante strumenti automatici.»

Non considerazione in luogo dell’esclusione: evita un contenzioso sproporzionato rispetto alla violazione, e ottiene lo stesso risultato sostanziale. Costo di implementazione praticamente nullo: è già pressappoco così in vari bandi, è nella logica del bando tipo, si tratta di irrigidirla e di motivarla espressamente.

2. Rappresentazione convenzionale obbligatoria in prima fase

È il dispositivo più efficace in assoluto e il più impopolare, e lo propongo sapendo che sarà attaccato.

Il ragionamento è lineare: se l’informazione che l’IA ha reso gratuita è l’immagine fotorealistica, il modo diretto per ripristinare l’informatività della prima fase è non chiederla. Una prima fase valutata su planimetrie, sezioni, schemi funzionali e diagrammi di inserimento misura ciò che il progettista ha deciso. Una prima fase valutata su vedute prospettiche fotorealistiche misura la qualità del render e non del progetto.

«La tavola di prima fase deve contenere esclusivamente elaborati di rappresentazione convenzionale (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, schemi funzionali e diagrammi) nonché non più di una vista assonometrica o prospettica in rappresentazione non fotorealistica. Non sono ammesse immagini fotorealistiche, fotoinserimenti o rendering. La presenza di elaborati non conformi comporta la non considerazione dei medesimi.»

L’obiezione prevedibile è che le viste realistiche servano alla committenza e al pubblico per comprendere la proposta. È vero, e il luogo per produrle è la seconda fase: quando i concorrenti ammessi sono pochi, sono remunerati, e la comunicazione al pubblico ha senso perché il campo è ristretto. In prima fase la vista realistica non informa la commissione. La seduce. Ed è vero anche che i rendering servono molto di più (sono più informativi), per un pubblico vario e non per una commissione di esperti. Se Carlo Scarpa diceva “pianta, prospetti e sezione”, credo che questo ritorno ai fondamentali potrebbe costituire un passo in avanti.

Segnalo un beneficio collaterale: i rendering non sono tutti uguali e la produzione di rendering di qualità è una voce che pesa sui bilanci di chi non ha struttura interna. Eliminarla dalla prima fase abbassa il costo d’ingresso. È dunque, simultaneamente, un presidio del segnale e una misura di equità dell’accesso, e va argomentata come tale. Sono consapevole altresì che questa differenza di costo si abbasserà notevolmente nei prossimi mesi. E che per un giovane professionista forse il rendering è il momento in cui la “freschezza” dell’idea può dare quel valore aggiunto alla proposta. Ma l’efficacia e la ragion d’essere di un concorso è la qualità della proposta reale, e i giovani, come sempre è successo, dovranno produrre idee innovative che non necessariamente passano attraverso l’effetto “wow” dell’immagine.

3. Il quaderno del processo

Se l’output è replicabile a costo nullo e il processo no, si valuti il processo. Non per moralismo procedurale, ma perché il processo è oggi la variabile che discrimina fra chi ha progettato e chi ha generato.

«Fra gli elaborati di seconda fase è richiesto un “quaderno di processo” di lunghezza non superiore a 10.000 battute, articolato in: alternative considerate e ragioni del loro scarto; vincoli normativi, morfologici, funzionali, economici, che hanno determinato le scelte assunte; verifiche dimensionali ed economiche effettuate; criticità residue e modalità di risoluzione proposte. Il quaderno concorre alla valutazione con un peso non inferiore al 20% del punteggio della seconda fase.»

Un documento così è oggi difficile da simulare in modo convincente, per una ragione precisa: richiede coerenza fra decisioni, vincoli reali del sito e caratteristiche specifiche della proposta. Un sistema generativo produce con facilità la giustificazione plausibile di una scelta; produce con molta più difficoltà la ricostruzione coerente di un percorso di scarti successivi ancorato a dati verificabili.

Sarò onesto sul limite anche in questo caso: è un vantaggio a termine. Fra qualche anno l’asimmetria si assottiglierà. Ma il quaderno ha un valore autonomo che sopravvive all’intelligenza artificiale: costringe il progettista a esplicitare il proprio ragionamento, che è esattamente ciò che la formazione professionale dovrebbe premiare e che oggi nessun bando chiede. Tornerò poi sul termine, o meglio sul tempo. Il quaderno deve dare contezza dell’esplorazione di almeno tre alternative significative. E’ vero che tra un po’ l’AI potrà generare con facilità questo quaderno, ma il progettista, come vedremo tra poco, dovrà dare prova di aver “digerito” e padroneggiato le tre alternative.

4. Il colloquio tecnico di seconda fase

È il dispositivo più efficace per accertare la paternità intellettuale, ed è anche il più semplice: si chiede al concorrente di parlare del proprio progetto.

Il colloquio non serve a valutare le capacità comunicative (sarebbe distorsivo e discriminatorio), ma a verificare che chi si presenta possieda il progetto: che sappia rispondere a domande sulle ragioni delle scelte, sulle alternative, sui vincoli, sulle conseguenze di una modifica ipotetica. È una verifica di padronanza, non di eloquenza, e va condotta e verbalizzata come tale.

Sulla compatibilità con l’anonimato non ci sono dubbi: l’anonimato è rispettato «sino al parere o alla decisione della commissione», e in una procedura a due fasi il colloquio si colloca dove i concorrenti ammessi sono già noti e remunerati. Questo può funzionare solo se il bando è strutturato in maniera tale da dire che la decisione è già stata presa nella prima fase, altrimenti l’art. 46 lascia una zona grigia, ora. I punti 3 e 4 vanno scritti benissimo nel bando, anche a tutela del RUP.

«I concorrenti ammessi alla seconda fase sono convocati per un colloquio tecnico con la commissione, della durata massima di trenta minuti, vertente esclusivamente sulle scelte progettuali, sulle alternative considerate e sulle verifiche effettuate. Il colloquio è verbalizzato. La valutazione tiene conto della padronanza dimostrata delle ragioni tecniche del progetto e non delle capacità espositive. Al colloquio partecipa il progettista incaricato dell’eventuale sviluppo dei livelli successivi.»

L’ultima frase non è accessoria: lega la persona che risponde alla persona che eseguirà. Qui gli elaborati sono diversi, più approfonditi, e possono a mio avviso rientrare utilmente anche i rendering.

5. Dichiarazione sull’uso di sistemi di IA e allocazione del rischio

Non vietare (ho spiegato nella quarta puntata perché il divieto non funziona), ma dichiarare e allocare. Risponde a tre esigenze simultanee: la trasparenza voluta dall’art. 13, comma 2, della L. 132/2025 nel rapporto con il destinatario della prestazione intellettuale; gli obblighi dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, applicabili dal 2 agosto 2026; e la protezione di entrambe le parti rispetto al problema di titolarità che il trasferimento di proprietà ex art. 46, comma 3, rende concreto. Devo dire per onestà che l’art. 50 del Regolamento UE citato non impone tutta questa precisione e analiticità di dichiarazione (parliamo di deepfake e non è questo il caso): il bando deve essere ben motivato sul punto.

«Il concorrente dichiara se, e per quali categorie di attività fra quelle di seguito indicate, si sia avvalso di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione degli elaborati: a) generazione o elaborazione di immagini; b) generazione o revisione di testi; c) elaborazione di dati e verifiche quantitative; d) altro, da specificare. La dichiarazione è resa in forma non identificante ed è resa nota alla commissione soltanto dopo l’adozione della decisione. Il concorrente garantisce di essere titolare di ogni diritto di utilizzazione economica sugli elaborati presentati e sui contenuti in essi incorporati, e manleva la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi. La dichiarazione non costituisce di per sé causa di esclusione né elemento di valutazione.»

L’ultima frase è essenziale. Se la dichiarazione potesse penalizzare, sarebbe mendace nella maggior parte dei casi e non produrrebbe alcuna informazione utile. Deve essere un adempimento di trasparenza e di allocazione del rischio, non un giudizio morale. Ed è essenziale anche sotto il profilo del diritto d’autore: se ha fatto tutto l’AI, il progettista non può rivendicare l’autorialità.

Indico anche la scelta delle categorie funzionali anziché dei singoli prodotti: dichiarare quali strumenti si usano imporrebbe un aggiornamento continuo, dato il ritmo con cui cambiano.

6. Perimetrazione dell’uso di strumenti automatici da parte della commissione

Il disciplinare stabilisce che l’impiego di strumenti automatici è ammesso esclusivamente per le attività di accertamento (completezza documentale, rispetto dei formati e dei limiti, verifica dei parametri dichiarati, coerenza interna fra elaborati, individuazione di duplicazioni, controllo preliminare dell’anonimato), che l’esito è verificato e assunto dalla commissione con verbalizzazione, e che è escluso ogni impiego ai fini della formazione del giudizio, dell’attribuzione di punteggi, dell’ordinamento delle proposte e della redazione delle motivazioni.

È una clausola difensiva, e va scritta adesso che è pacifica. Ho argomentato nella terza puntata perché il principio riposa su ragioni di diritto pubblico e non sulla capacità attuale dei sistemi.

La commissione può qui avvalersi dell’AI e chiedere un’istruttoria approfondita anche sui rendering. Sto riflettendo da qualche tempo su alcuni criteri che l’AI potrebbe avere in sé per verificare gli elaborati tecnici di seconda fase (compresi i rendering). Ne elenco solo alcuni: controllo di coerenza dimensionale tra elaborati, controllo di coerenza materica tra elaborati, il progetto nel tempo (a 10, 20, 30 anni) con i materiali scelti nel progetto e renderizzati, posizioni dei punti di vista, coerenza tra render degli esterni e render degli spazi interni, coerenza del render con le piante tecniche (dotazioni territoriali, ingressi di servizio, emergenza, locali tecnici, ecc.).

7. Premi di partecipazione

Il dispositivo più efficace contro l’inflazione delle candidature non è procedurale ma economico: riconoscere un rimborso a tutti i concorrenti ammessi alla seconda fase.

Ha tre effetti insieme. Riduce la partecipazione opportunistica, perché una stazione appaltante che paga i partecipanti ha interesse a limitarne il numero e dunque a strutturare seriamente la prima fase. Corregge parzialmente la dissipazione della rendita di cui ho scritto nella seconda puntata, restituendo alla categoria una quota del valore che oggi cede gratuitamente. E rende sostenibile chiedere in seconda fase il quaderno di processo e il colloquio.

L’art. 46, comma 3, presuppone e disciplina espressamente l’ipotesi di premi e versamenti a favore dei partecipanti: il vincolo non è normativo, è di bilancio e di cultura amministrativa. La ricerca Dopo il progetto offre l’argomento per superarlo: se il concorso riduce i tempi complessivi di circa un anno e risulta economicamente equivalente sull’esito, il costo dei premi si recupera sul ciclo di vita dell’opera. È un argomento che a un responsabile finanziario si porta con dei numeri, che è l’unico modo in cui questo genere di argomenti funziona. Il premio va previsto in fase di programmazione (art. 37 e ss. del Codice), altrimenti si rimane sempre sguarniti all’ultimo momento.

 

Tre obiezioni

Espongo le tre più solide.

«State difendendo una barriera censitaria»

L’obiezione è questa: il costo di partecipazione è stato storicamente un filtro di censo mascherato da filtro di merito; il suo abbattimento è redistributivo, e preoccuparsi della perdita di segnale significa difendere implicitamente chi quel costo poteva permettersi (i grandi studi).

È fondata su un fatto vero.

La mia risposta è che i due effetti sono reali ma temporalmente sfasati. Nel breve periodo l’accesso si allarga e il beneficio per gli studi giovani è concreto. Nel medio, quando tutti dispongono degli stessi strumenti, il vantaggio relativo si annulla e resta soltanto il rumore: un numero di proposte che nessuna commissione può esaminare seriamente, con una selezione che scivola su criteri sempre più superficiali. La democratizzazione dell’accesso (l’accesso indiscriminato), senza riforma del criterio di selezione non produce più merito: produce lotteria. E una lotteria, per uno studio giovane, è molto peggio di una selezione severa, perché non consente di costruire una reputazione, né una lezione. Da una lotteria non si impara nulla.

Aggiungo che i dispositivi qui proposti sono, in maggioranza, espressamente favorevoli ai piccoli: il contingentamento e il divieto di buoni rendering in prima fase abbassano il costo d’ingresso; i premi di seconda fase remunerano lo sforzo; il quaderno e il colloquio premiano chi ha progettato anziché chi ha potuto acquistare rappresentazione. Nessuno di essi ripristina una barriera economica.

«È formalismo: si valuterà il rispetto delle regole anziché la qualità»

Prescrivere formati, tecniche e documenti aggiuntivi sposterebbe l’attenzione sulla conformità e irrigidirebbe la libertà espressiva del progettista.

Risposta: il concorso è già oggi un dispositivo formalizzato, e la formalizzazione è la condizione della comparabilità. Nessuno considera formalismo il fatto che tutte le tavole abbiano lo stesso formato; la prescrizione della tecnica di rappresentazione è dello stesso ordine.

Concedo però il punto in un caso: il quaderno di processo è un onere aggiuntivo, e in prima fase sarebbe insostenibile. È per questo che l’ho collocato in seconda fase, dove i concorrenti sono pochi e, se il settimo dispositivo è adottato, remunerati.

«Le stazioni appaltanti non lo faranno»

È l’obiezione più forte, e non c’è una confutazione, se non cambia un fatto culturale e di cultura amministrativa.

Le stazioni appaltanti adotteranno queste soluzioni se e solo se qualcuno gliele mette in mano già scritte, gratuite, difendibili in caso di ricorso e accompagnate da assistenza (auspicabile). Il che descrive esattamente ciò che il Consiglio Nazionale già fa: il bando tipo, la piattaforma certificata concorsiAWN concessa gratuitamente, il corso per coordinatori concluso nel marzo 2026 con oltre 2.500 partecipanti al primo modulo.

Non serve costruire un canale specifico. Il canale esiste: serve metterci dentro il contenuto giusto.

 

Che cosa stiamo effettivamente proteggendo

Chiudo la serie con una precisazione, per non essere frainteso.

Non ho proposto di proteggere gli architetti dall’intelligenza artificiale. Ho proposto di proteggere la capacità di una committenza pubblica di distinguere un buon progetto da una buona immagine (che è un interesse dei cittadini prima che della categoria), e va argomentato in quei termini se si vuole che le stazioni appaltanti lo facciano proprio.

Il concorso di progettazione è, nel nostro ordinamento, uno dei pochissimi dispositivi in cui la qualità architettonica entra come criterio esplicito in una decisione amministrativa. Non ce ne sono altri di comparabile efficacia. C’è un bellissimo e recente commento di Gianluca Peluffo su facebook al riguardo. Se il concorso smette di selezionare, non abbiamo un’alternativa: abbiamo l’affidamento discrezionale e l’appalto integrato, cioè procedure in cui la qualità del progetto è, nel migliore dei casi, un effetto collaterale.

Il rischio, detto senza enfasi, è questo: che fra cinque anni il concorso sia formalmente più diffuso e sostanzialmente più vuoto. Più bandi, più partecipanti, più immagini, meno informazione. E che ce ne accorgiamo dalle opere costruite, quando sarà tardi per fare qualcosa. E qui rientra il fattore tempo: dovremmo chiedere al massimo due rendering se si vuole: uno che fotografa generalmente il momento dell’inaugurazione dell’opera, e lo stesso tra 20 anni, tenendo conto della reale azione del tempo che il progetto ha messo in campo.

La contromisura non è tecnologica. È tornare a chiedere ciò che non si può generare: le ragioni di una scelta, la coerenza di un percorso, la capacità di rispondere a una domanda difficile su ciò che si è disegnato. Se non riusciamo a re-inserire il dialogo umano nella procedura, dobbiamo rassegnarci ad un mondo dove il bando è scritto dall’AI, la Commissione è formata da agenti AI, e i partecipanti sono agenti AI. La decisione che rimarrebbe con la sua responsabilità sarebbe solo l’adozione della corretta piattaforma AI di Commissione. Ma sarebbe un mondo completamente de-responsabilizzato, e non credo sia possibile o auspicabile.

 

Tempus fugit …

Nel momento in cui licenzio questo piccolo testo, la Commissione Europea torna su equo compenso e ripartizione della qualità progettuale nell’economia generale dell’affidamento, e … sui concorsi di progettazione. (Continua, quindi)


Fonti di questa puntata

•          D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 46, commi 2 e 3.

•          Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13, comma 2.

•          Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50, applicabile dal 2 agosto 2026.

•          Direttiva 2014/24/UE, art. 82.

•          CNAPPC e CRESME, Dopo il progetto, settembre 2025.

•          CNAPPC, bando tipo, piattaforma concorsiAWN e corso per coordinatori di concorsi di progettazione (marzo 2026).

 

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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