Art. 34 - R.R. 2/2015

Art. 34 Risparmio energetico

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione VII

Art. 34 · Risparmio energetico, fonti rinnovabili e sistemi di riscaldamento

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Negli edifici di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 'Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.' e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs.. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III.
  2. 2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nonché negli edifici oggetto di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 199/2021 e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs. per gli edifici di nuova costruzione, ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III del medesimo d.lgs..
  3. 3. Negli edifici destinati ad attività produttive comprese quelle agricole e per servizi, di nuova costruzione, in quelli oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e negli edifici oggetto di ristrutturazione urbanistica, è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs. 199/2021 e degli obblighi previsti dall'allegato III del medesimo d.lgs. per gli edifici di nuova costruzione, ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi è evidenziata e dettagliata dal progettista con le modalità di cui al paragrafo 4 dell'allegato III del medesimo d.lgs.
  4. 3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono soggette alla rideterminazione degli obblighi di cui al punto 6 del paragrafo 2 dell'allegato III al d.lgs. 199/2021.
  5. 3 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei casi di cambio di destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico, dimensionando gli impianti secondo le modalità previste per gli edifici esistenti all'articolo 26 e all'allegato III del d.lgs. 199/2021. Per gli edifici di cui all'articolo 89 comma 4 del TU gli interventi di cui al presente comma non devono pregiudicare le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio, nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale 420/2007.
  6. 4. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici, nonché gli ampliamenti di edifici residenziali o per attività produttive o servizi esistenti di superficie utile coperta inferiore al cinquanta per cento dell'esistente.
  7. 5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali e paesaggistici.
  8. 6. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all'utilizzo di sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.

Testo riscritto

  1. 1. È obbligatorio installare impianti alimentati da fonti rinnovabili: [c. 1]
    • a) negli edifici di nuova costruzione;
    • b) negli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
    • c) negli edifici oggetto di ristrutturazione urbanistica.
  2. 2. Gli impianti del comma 1 rispettano l'articolo 26 e gli obblighi dell'allegato III del D.Lgs. 199/2021. Se è tecnicamente impossibile rispettare gli obblighi, il progettista lo evidenzia e lo dettaglia con le modalità del paragrafo 4 dell'allegato III. [c. 1]
  3. 3. Negli edifici residenziali è obbligatorio installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, negli stessi tre casi del comma 1. [c. 2]
  4. 4. Gli impianti del comma 2 rispettano l'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 e gli obblighi del suo allegato III per gli edifici di nuova costruzione. Sono integrati con particolare cura nel contesto architettonico e paesaggistico. Se è tecnicamente impossibile rispettare gli obblighi, il progettista lo evidenzia e lo dettaglia con le modalità del paragrafo 4 dell'allegato III. [c. 2]
  5. 5. Negli edifici per attività produttive, comprese quelle agricole, e per servizi è obbligatorio installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, negli stessi tre casi del comma 1. [c. 3]
  6. 6. Gli impianti del comma 3 rispettano l'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 e gli obblighi del suo allegato III per gli edifici di nuova costruzione. Sono integrati con particolare cura nel contesto architettonico e paesaggistico. Se è tecnicamente impossibile rispettare gli obblighi, il progettista lo evidenzia e lo dettaglia con le modalità del paragrafo 4 dell'allegato III. [c. 3]
  7. 7. Gli obblighi dei commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla rideterminazione prevista dal punto 6 del paragrafo 2 dell'allegato III del D.Lgs. 199/2021. [c. 3 bis]
  8. 8. I commi 1, 2 e 3 si applicano anche al cambio di destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico. In questo caso gli impianti sono dimensionati come per gli edifici esistenti, secondo l'articolo 26 e l'allegato III del D.Lgs. 199/2021. [c. 3 ter]
  9. 9. Per gli edifici dell'articolo 89, comma 4, del TU, gli interventi del comma 3 ter non pregiudicano le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio. Rispettano la DGR 420/2007. [c. 3 ter]
  10. 10. Sono esclusi dai commi 1, 2 e 3: [c. 4]
    • a) gli edifici nei centri storici;
    • b) gli ampliamenti di edifici esistenti residenziali, per attività produttive o per servizi, con superficie utile coperta inferiore al 50% dell'esistente.
  11. 11. Sono fatti salvi i limiti dei vincoli sui beni culturali e paesaggistici. [c. 5]
  12. 12. Negli edifici plurifamiliari con impianto termico centralizzato è obbligatorio realizzare reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, adatte alla contabilizzazione differenziata del calore. L'obbligo vale: [c. 6]
    • a) per gli edifici di nuova costruzione;
    • b) per gli edifici interessati da totale ristrutturazione edilizia o urbanistica.

Commento

L'articolo, nel testo vigente, è il risultato di una modifica successiva che ha sostituito i commi 1, 2 e 3 originari con un rinvio al D.Lgs. 199/2021.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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