Art. 35 - R.R. 2/2015

Art. 35 Biocompatibilità

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione VII

Art. 35 · Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall'attività edilizia è privilegiato l'utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.
  2. 2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e biocompatibilità.

Testo riscritto

  1. 1. Per ridurre il carico ambientale dell'attività edilizia, è privilegiato l'uso di materiali e componenti edilizi: [c. 1]
    • a) a ridotto impatto ambientale;
    • b) naturali e non trattati con sostanze tossiche.
  2. 2. È privilegiato anche l'uso di materiali capaci di garantire: traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità. [c. 1]
  3. 3. Le caratteristiche sono attestate da marchi o etichette di qualità ecologica. [c. 1]
  4. 4. Negli interventi di recupero di edifici esistenti, gli elementi e le soluzioni costruttive pienamente rispondenti ai principi dell'architettura ecologica sono mantenuti. Sono mantenuti in uno di questi modi: [c. 2]
    • a) con la conservazione e il ripristino degli elementi stessi;
    • b) con la sostituzione con materiali che ne mantengono inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e di biocompatibilità.

Commento

L’art. 35 è di solo indirizzo, poiché non vi sono incentivi o sanzioni relativamente alla biocompatibilità dei materiali.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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