Art. 33 - R.R. 2/2015
Art. 33 Permeabilità
R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione VII
Art. 33 · Permeabilità dei suoli
Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.
Testo vigente
- 1. Al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarico naturale, le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull'intera superficie del lotto, libera da costruzioni, sono le seguenti: a. per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, si prevede una superficie permeabile per almeno il quaranta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni; b. nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al venti per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.
- 2. Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi.
Testo riscritto
- 1. Per tutelare i corpi idrici e garantire la loro ricarica naturale, questo articolo fissa le percentuali minime di permeabilità dei suoli. Le percentuali si calcolano sull'intera superficie del lotto, libera da costruzioni. [c. 1]
- 2. Negli interventi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, la superficie permeabile è almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni. [c. 1, lettera a)]
- 3. Per i nuovi edifici in aree destinate ad attività produttive o per servizi, la superficie permeabile è almeno il 20% della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni. [c. 1, lettera b)]
- 4. Il Comune può consentire deroghe a questo articolo: [c. 2]
- a) negli interventi nei centri storici;
- b) nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi.
Commento
La permeabilità dei suoli è argomento di grande attualità.