Art. 33 - R.R. 2/2015

Art. 33 Permeabilità

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione VII

Art. 33 · Permeabilità dei suoli

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarico naturale, le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull'intera superficie del lotto, libera da costruzioni, sono le seguenti: a. per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, si prevede una superficie permeabile per almeno il quaranta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni; b. nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al venti per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.
  2. 2. Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi.

Testo riscritto

  1. 1. Per tutelare i corpi idrici e garantire la loro ricarica naturale, questo articolo fissa le percentuali minime di permeabilità dei suoli. Le percentuali si calcolano sull'intera superficie del lotto, libera da costruzioni. [c. 1]
  2. 2. Negli interventi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, la superficie permeabile è almeno il 40% della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni. [c. 1, lettera a)]
  3. 3. Per i nuovi edifici in aree destinate ad attività produttive o per servizi, la superficie permeabile è almeno il 20% della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni. [c. 1, lettera b)]
  4. 4. Il Comune può consentire deroghe a questo articolo: [c. 2]
    • a) negli interventi nei centri storici;
    • b) nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi.

Commento

La permeabilità dei suoli è argomento di grande attualità.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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