Art. 24 - R.R. 2/2015
Distanze dai confini
R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione V
Art. 24 · Distanze dai confini (Dc)
Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.
Testo vigente
- 1. Per distanza dai confini deve intendersi il segmento orizzontale valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio di cui all'articolo 9 ed il confine.
- 2. Per gli edifici di nuova costruzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 5, per gli extra-spessori murari, sono prescritte le distanze minime come di seguito indicate: a) dai confini: metri lineari 5 nel caso di edifici con altezza superiore a metri lineari 2,40; b) dai confini: metri lineari 3 nel caso di edifici fuori terra aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40; c) dai comparti o ambiti o zone edificabili a destinazione pubblica previste dallo strumento urbanistico: metri lineari 5; d) nel caso di locali o strutture realizzati completamente al di sotto del livello del terreno sistemato debbono essere posti a distanza dal confine non inferiore a metri lineari 1,50, indipendentemente dall'altezza e dal numero dei piani interrati. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza; e) fatto salvo quanto previsto al comma 4, non sono previste distanze minime dai confini per la realizzazione di muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali fino a metri lineari 2 di altezza anche volti a delimitare confini di proprietà. Per la realizzazione dei muri di contenimento di cui sopra, aventi altezza superiore a metri lineari 2, è prevista una distanza minima dal confine pari all'altezza del muro eccedente i metri lineari 2. Sulla sommità dei muri è possibile realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera.
- 3. Per gli edifici ed i manufatti realizzati entro e fuori terra la distanza dai confini di cui ai commi 1 e 2 e dai confini stradali, può essere definita da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune, fermo restando il rispetto delle distanze tra edifici di cui all'articolo 23.
- 4. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte, rispetto a piazze o altri spazi pubblici o parcheggi, mediante approvazione di piano attuativo con previsioni planivolumetriche che comprenda tutti gli immobili e le aree interessate.
- 5. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza dai confini non si computano gli extra spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico di edifici esistenti necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del d.lgs. 102/2014 e di cui all'articolo 119, comma 3, del d.l. 34/2020.
- 6. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quali balconi, terrazze, scale e simili, la sporgenza massima deve distare dal confine di proprietà non meno di metri lineari 3.
- 7. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) e comma 4, con esclusione delle lettere b), […] e), i) ed l), nonché per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile.
- 8. Negli insediamenti che rivestono valore storico - culturale di cui all'articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze dai confini devono rispettare le disposizioni del codice civile.
- 9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti per la somministrazione di cibi e bevande, all'interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.
Testo riscritto
- 1. La distanza dai confini (Dc) è il segmento orizzontale, valutato in senso radiale, tra il perimetro dell'edificio dell'articolo 9 e il confine. [c. 1]
- 2. Per gli edifici di nuova costruzione valgono le distanze minime elencate di seguito. Resta salvo l'articolo 17, comma 5, per gli extraspessori murari. [c. 2]
- 3. Le distanze minime sono: [c. 2, a), b), c)]
- a) dai confini, 5 metri per gli edifici alti più di 2,40 metri;
- b) dai confini, 3 metri per gli edifici fuori terra alti non più di 2,40 metri;
- c) dai comparti, dagli ambiti o dalle zone edificabili a destinazione pubblica previsti dallo strumento urbanistico, 5 metri.
- 4. I locali e le strutture realizzati completamente sotto il livello del terreno sistemato distano dal confine almeno 1,50 metri, qualunque sia l'altezza e il numero dei piani interrati. [c. 2, d)]
- 5. Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali completamente interrati non è prescritta alcuna distanza dal confine di proprietà. Restano salve le normative igienico-sanitarie e di sicurezza. [c. 2, d)]
- 6. Per i muri di contenimento del terreno alti fino a 2 metri, anche a sostegno di terrapieni artificiali e anche se delimitano confini di proprietà, non sono previste distanze minime dai confini. Resta salvo il comma 4. [c. 2, e)]
- 7. I muri di contenimento più alti di 2 metri distano dal confine almeno quanto la parte di muro che supera i 2 metri. [c. 2, e)]
- 8. Sulla sommità dei muri si possono realizzare recinzioni e ringhiere in struttura leggera. [c. 2, e)]
- 9. Le strutture a sbalzo non chiuse, come balconi, terrazze e scale, distano dal confine di proprietà almeno 3 metri, misurati dalla sporgenza massima. [c. 6]
- 10. Le distanze dai confini indicate al comma 1 possono essere ridotte rispetto a piazze, ad altri spazi pubblici o a parcheggi. La riduzione richiede l'approvazione di un piano attuativo con previsioni planivolumetriche, esteso a tutti gli immobili e a tutte le aree interessate. [c. 4]
- 11. Per gli edifici e i manufatti realizzati entro e fuori terra, la distanza dai confini dei commi 1 e 2 e la distanza dai confini stradali possono essere definite da un accordo tra i proprietari, da presentare al comune. Restano ferme le distanze tra edifici dell'articolo 23. [c. 3]
- 12. Resta salvo l'articolo 159, comma 2, del TU sugli interventi edilizi di prevenzione sismica. [c. 5]
- 13. Nella distanza dai confini non si computano gli extraspessori murari dei rivestimenti termici esterni di edifici esistenti, finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico, entro 10 centimetri di spessore. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 102/2014 e dell'articolo 119, comma 3, del DL 34/2020. [c. 5]
- 14. Si applicano le disposizioni del codice civile: [c. 7]
- a) alle opere pertinenziali dell'articolo 17, comma 3, lettera b), punto 2);
- b) alle opere pertinenziali dell'articolo 21, comma 3, escluse le lettere f) e g);
- c) alle opere pertinenziali dell'articolo 21, comma 4, escluse le lettere b), e), i) e l);
- d) alle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 15. Negli insediamenti di valore storico-culturale dell'articolo 92, per gli interventi consentiti, le distanze dai confini rispettano le disposizioni del codice civile. [c. 8]
- 16. All'interno dei centri abitati le tettoie, le pergole e i gazebo delle attività di servizi adibiti alla somministrazione di cibi e bevande rispettano le distanze del codice civile. [c. 9]
Commento
Diversamente dalle distanze verso gli edifici, le distanze dai confini si misurano in senso radiale.