Art. 23 - R.R. 2/2015

Distanze tra edifici

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione V

Art. 23 · Distanze tra edifici (De)

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Per distanza tra edifici deve intendersi il minor segmento orizzontale congiungente le pareti fronteggianti in senso orizzontale. La distanza si applica quando le pareti sono fronteggianti per oltre metri lineari 1.
  2. 2. Negli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d) del TU le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
  3. 3. Negli insediamenti che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 92, per gli interventi consentiti le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile.
  4. 4. Per tutti gli altri interventi edilizi diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 5, sono prescritte distanze minime tra edifici, con l'esclusione di muri di contenimento del terreno e di delimitazione del confine di proprietà, come di seguito indicati: a) nelle zone agricole e negli insediamenti residenziali esistenti di cui all'articolo 94, metri lineari 10 tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate; b) negli insediamenti di cui agli articoli 91, 95, 96 e 97, la misura non inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a metri lineari 10, tra pareti di edifici finestrate o non finestrate o porticate; c) nei casi di sopraelevazione di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a metri lineari 10, purché non risultino inferiori all'altezza dell'edificio più alto; d) nei casi di edifici pertinenziali della stessa proprietà dell'edificio principale, non sono previste distanze minime; e) tra edifici fuori terra di proprietà diversa aventi altezza non superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 6. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b). e bis) tra edifici fuori terra di proprietà diversa, di cui uno avente altezza non superiore a metri lineari 2,40 e l'altro avente altezza superiore a metri lineari 2,40, la misura di metri lineari 8. Dalle pareti di tali edifici non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b).
  5. 5. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per servizi rispetto a edifici, strutture o infrastrutture che hanno rilevanza sotto il profilo del rischio ambientale, igienico sanitario e della sicurezza.
  6. 6. La distanza minima tra muri di contenimento del terreno anche a sostegno di terrapieni artificiali, rispetto a pareti di edifici di proprietà diversa non può essere inferiore all'altezza del muro di sostegno stesso, qualora questo superi metri lineari 2.
  7. 7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 159, comma 2 del TU, in materia di interventi edilizi di prevenzione sismica. Ai fini della distanza tra edifici esistenti non si computano gli extra - spessori murari finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico necessari alla realizzazione di rivestimenti termici esterni nei limiti di spessore di centimetri 10, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 7 del d.lgs. 102/2014 e di cui all'articolo 119 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"..
  8. 8. Per le opere pertinenziali di cui agli articoli 17, comma 3, lettera b), punto 2), 21, comma 3, con esclusione delle lettere f) e g) e comma 4, con esclusione delle lettere b), c), e), i) ed l), nonché per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le disposizioni del codice civile.
  9. 9. I manufatti quali tettoie, pergole e gazebo relativi ad attività di servizi, adibiti alla somministrazione di cibi e bevande, all'interno dei centri abitati, rispettano le distanze del codice civile.

Testo riscritto

  1. 1. La distanza tra edifici (De) è il segmento orizzontale più breve che congiunge le pareti fronteggianti in senso orizzontale. [c. 1]
  2. 2. La distanza si applica quando le pareti si fronteggiano per oltre 1 metro. [c. 1]
  3. 3. Negli interventi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), del TU le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle tra i volumi edificati preesistenti. [c. 2]
  4. 4. Negli insediamenti di valore storico-culturale dell'articolo 92, per gli interventi consentiti, le distanze tra gli edifici rispettano le disposizioni del codice civile. [c. 3]
  5. 5. Per tutti gli altri interventi edilizi valgono le distanze minime tra edifici elencate di seguito. Resta salvo l'articolo 17, comma 5. Sono esclusi i muri di contenimento del terreno e i muri di delimitazione del confine di proprietà. [c. 4]
  6. 6. Le distanze minime tra edifici sono: [c. 4]
    • a) nelle zone agricole e negli insediamenti residenziali esistenti dell'articolo 94, 10 metri tra pareti di edifici finestrate, non finestrate o porticate;
    • b) negli insediamenti degli articoli 91, 95, 96 e 97, una misura non inferiore all'altezza dell'edificio più alto, e comunque non inferiore a 10 metri, tra pareti di edifici finestrate, non finestrate o porticate;
    • c) nelle sopraelevazioni di edifici esistenti, le distanze possono essere inferiori a 10 metri, purché non siano inferiori all'altezza dell'edificio più alto;
    • d) per gli edifici pertinenziali della stessa proprietà dell'edificio principale non sono previste distanze minime;
    • e) tra edifici fuori terra di proprietà diversa, alti non più di 2,40 metri, 6 metri;
    • e-bis) tra edifici fuori terra di proprietà diversa, uno alto non più di 2,40 metri e l'altro alto più di 2,40 metri, 8 metri.
  7. 7. Dalle pareti degli edifici delle lettere e) ed e-bis) non si applicano le lettere a) e b). [c. 4, e) ed e-bis)]
  8. 8. Un muro di contenimento del terreno più alto di 2 metri, anche a sostegno di terrapieni artificiali, dista dalle pareti di edifici di proprietà diversa almeno quanto la sua altezza. [c. 6]
  9. 9. Si applicano le disposizioni del codice civile: [c. 8]
    • a) alle opere pertinenziali dell'articolo 17, comma 3, lettera b), punto 2);
    • b) alle opere pertinenziali dell'articolo 21, comma 3, escluse le lettere f) e g);
    • c) alle opere pertinenziali dell'articolo 21, comma 4, escluse le lettere b), c), e), i) e l);
    • d) alle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
  10. 10. All'interno dei centri abitati le tettoie, le pergole e i gazebo delle attività di servizi adibiti alla somministrazione di cibi e bevande rispettano le distanze del codice civile. [c. 9]
  11. 11. Resta salvo l'articolo 159, comma 2, del TU sugli interventi edilizi di prevenzione sismica. [c. 7]
  12. 12. Nella distanza tra edifici esistenti non si computano gli extraspessori murari dei rivestimenti termici esterni, finalizzati al comfort ambientale e al risparmio energetico, entro 10 centimetri di spessore. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 102/2014 e dell'articolo 119, comma 3, del DL 34/2020. [c. 7]
  13. 13. Il regolamento comunale per l'attività edilizia stabilisce le distanze minime tra gli edifici residenziali o per servizi e gli edifici, le strutture o le infrastrutture rilevanti per il rischio ambientale, igienico-sanitario e per la sicurezza. [c. 5]

Commento

La definizione di cui all’art. 23 co. 1 pare fare chiarezza sul fatto che la distanza si applica in caso di edifici fronteggiantisi per almeno 1 m.

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