Art. 22 - R.R. 2/2015
Edificio esistente
R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione IV
Art. 22 · Definizione di edificio esistente
Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.
Testo vigente
- 1. Si definiscono edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o comunque esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ).
- 2. Ai fini di cui al comma 1, perchè l'edificio possa essere considerato esistente è necessaria la presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell'edificio stesso.
- 3. La destinazione d'uso dell'edificio è determinata con le modalità previste all'articolo 155, comma 2 del TU.
- 4. Quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perchè parzialmente diruto, la sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi è definita da elementi sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti, quali: a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche; b) documentazione fotografica che dimostri la consistenza originaria dell'edificio; c) atti pubblici di compravendita; d) certificazione catastale.
- 5. Per la ricostruzione di parti di edifici con valore storico ed architettonico si applica l'articolo 11 dell'allegato "A" della Delib.G.R. n. 420/2007.
- 6. Sono considerati edifici esistenti quelli crollati o demoliti a seguito di calamità naturali o di eventi colposi o dolosi.
Testo riscritto
- 1. Sono edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo, o comunque esistenti alla data di entrata in vigore della L. 765/1967. [c. 1]
- 2. Per considerare esistente un edificio sono necessarie le opere strutturali. Le opere strutturali rendono ben individuabile la consistenza dell'edificio. [c. 2]
- 3. Sono edifici esistenti anche quelli crollati o demoliti a seguito di calamità naturali o di eventi colposi o dolosi. [c. 6]
- 4. Un edificio parzialmente diruto può non essere individuabile nella sua interezza originaria. Se mancano chiari elementi tipologici e costruttivi, la sua consistenza si definisce con elementi sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti, come: [c. 4]
- a) studi e analisi storico-tipologiche, supportati anche da documentazione catastale o archivistica;
- b) documentazione fotografica che dimostri la consistenza originaria dell'edificio;
- c) atti pubblici di compravendita;
- d) certificazione catastale.
- 5. Per la ricostruzione di parti di edifici con valore storico e architettonico si applica l'articolo 11 dell'allegato A della DGR 420/2007. [c. 5]
- 6. La destinazione d'uso dell'edificio si determina con le modalità dell'articolo 155, comma 2, del TU. [c. 3]
Commento
La definizione di edificio esistente dell’art. 22 va collegata anche da ultimo con lo stato legittimo dell’edificio così come definito dal DPR 380/2001 che ritengo prevalente rispetto a questa del Regolamento, e preciserei così.