Art. 22 - R.R. 2/2015

Edificio esistente

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione IV

Art. 22 · Definizione di edificio esistente

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Si definiscono edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o comunque esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 ).
  2. 2. Ai fini di cui al comma 1, perchè l'edificio possa essere considerato esistente è necessaria la presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell'edificio stesso.
  3. 3. La destinazione d'uso dell'edificio è determinata con le modalità previste all'articolo 155, comma 2 del TU.
  4. 4. Quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perchè parzialmente diruto, la sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi è definita da elementi sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti, quali: a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche; b) documentazione fotografica che dimostri la consistenza originaria dell'edificio; c) atti pubblici di compravendita; d) certificazione catastale.
  5. 5. Per la ricostruzione di parti di edifici con valore storico ed architettonico si applica l'articolo 11 dell'allegato "A" della Delib.G.R. n. 420/2007.
  6. 6. Sono considerati edifici esistenti quelli crollati o demoliti a seguito di calamità naturali o di eventi colposi o dolosi.

Testo riscritto

  1. 1. Sono edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo, o comunque esistenti alla data di entrata in vigore della L. 765/1967. [c. 1]
  2. 2. Per considerare esistente un edificio sono necessarie le opere strutturali. Le opere strutturali rendono ben individuabile la consistenza dell'edificio. [c. 2]
  3. 3. Sono edifici esistenti anche quelli crollati o demoliti a seguito di calamità naturali o di eventi colposi o dolosi. [c. 6]
  4. 4. Un edificio parzialmente diruto può non essere individuabile nella sua interezza originaria. Se mancano chiari elementi tipologici e costruttivi, la sua consistenza si definisce con elementi sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti, come: [c. 4]
    • a) studi e analisi storico-tipologiche, supportati anche da documentazione catastale o archivistica;
    • b) documentazione fotografica che dimostri la consistenza originaria dell'edificio;
    • c) atti pubblici di compravendita;
    • d) certificazione catastale.
  5. 5. Per la ricostruzione di parti di edifici con valore storico e architettonico si applica l'articolo 11 dell'allegato A della DGR 420/2007. [c. 5]
  6. 6. La destinazione d'uso dell'edificio si determina con le modalità dell'articolo 155, comma 2, del TU. [c. 3]

Commento

La definizione di edificio esistente dell’art. 22 va collegata anche da ultimo con lo stato legittimo dell’edificio così come definito dal DPR 380/2001 che ritengo prevalente rispetto a questa del Regolamento, e preciserei così.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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