Art. 21 - R.R. 2/2015
Opere pertinenziali
R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione IV
Art. 21 · Opere pertinenziali (Op)
Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.
Testo vigente
- 1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati: a) dalla oggettiva strumentalità; b) dalla limitata dimensione; c) dalla univoca destinazione d'uso; d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97, o da realizzare nelle aree pubbliche indipendentemente dalla presenza di edifici e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno; e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.
- 2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui al comma 1 e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono differenziate secondo quanto previsto ai commi 3 e 4.
- 3. Le opere pertinenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 6 e all'articolo 118, comma 1, lettera d) del TU, eseguibili senza titolo abilitativo purché, ai sensi dello stesso articolo 118, comma 4 del TU, non riguardino gli edifici di interesse storico - artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, di cui alla Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), sono: a) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (acqua, telefonia, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 6 ed altezza non superiore a metri lineari 2,40; b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito; c) gli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo; d) gli elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere; e) le opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche compresa la realizzazione di scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati; f) i manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a metri quadrati 8 e altezza non superiore a metri lineari 2,40; g) le serre e i tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 851, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 20; h) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, anche aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico; i) i serbatoi di gpl purché adeguatamente schermati con specie vegetali autoctone. Negli insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all'articolo 92, i serbatoi di gpl devono essere realizzati completamente interrati; l) i pergolati e i gazebo con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali o a protezione di logge o balconi e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere specie vegetali o teli; m) le opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l'accumulo di acque piovane; n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiore a metri quadrati 3.000; o) gli impianti sportivi e ricreativi all'aperto al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi che non comportano una occupazione di superficie di suolo superiore a metri quadrati 400 e nuova superficie utile coperta, né comportino la realizzazione di muri di sostegno non strettamente funzionali al tipo di impianto, con esclusione delle piscine. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 10, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a metri quadrati 6; p) le strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi.
- 4. Le opere pertinenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 6 e all'articolo 124, comma 1, lettere c) e d) del TU sottoposte a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sono: a) le opere e gli interventi pertinenziali di cui al comma 3 che riguardino gli edifici di interesse storico-artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra, ai sensi della Delib.G.R. n. 420/2007; b) le tettoie, le pergole, i gazebo, i ripostigli, i manufatti per barbecue, per somministrazione di alimenti e bevande e per il ricovero di animali domestici o di compagnia, per una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 30 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali, per attività agrituristiche e servizi; c) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale; d) le installazioni di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno; e) i parcheggi o le autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, anche in deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole; f) i muri di sostegno; g) le recinzioni, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89 comma 2 del T.U., i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni pertinenziali di edifici che interessino superficie superiore a metri quadrati 3.000; h) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6; i) gli impianti sportivi e ricreativi all'aperto, al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste al comma 3, lettera o) e le piscine; l) nelle zone agricole i servizi igienici a servizio delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 16/2014.
- 5. Negli insediamenti che rivestono valore storico e culturale di cui all'articolo 92, è esclusa la realizzazione delle opere pertinenziali di cui al comma 3 lettere g), i), primo periodo, comma 4, lettere b), d) ed i). Nei medesimi insediamenti è consentita, in attuazione dell'articolo 7 bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 'Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.' solo per l'autoconsumo, l'apposizione in copertura di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Gli stessi impianti dovranno essere architettonicamente integrati, disposti in maniera ordinata e regolare e di colorazione similare al manto di copertura esistente. Fermo restando il rispetto dell'articolo 24 della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, l'installazione di tali impianti non dovrà essere in contrasto con i valori riconosciuti dai piani di gestione dei siti UNESCO.
- 6. La distanza di cui al comma 1, lettera d) si misura con le modalità previste al comma 1 dell'articolo 23, dalla parete dell'edificio principale alla parete dell'edificio pertinenziale o alla linea perimetrale delle opere pertinenziali più vicina all'edificio principale medesimo.
- 6-bis. Le recinzioni di cui all'art. 89, comma 2 del T.U., dovranno essere realizzate secondo le seguenti specifiche: a) pali di sostegno in legno semplicemente infissi al suolo, di sezione massima pari a 10 cm di lato o di diametro; b) altezza massima pari a 125 cm; c) rete a maglia romboidale di colore marrone o verde, con altezza da terra tale da garantire il passaggio della piccola fauna selvatica, ad eccezione dei casi di protezione delle colture agricole.
Testo riscritto
- 1. Le opere pertinenziali (Op) sono manufatti con una propria individualità e autonomia. [c. 1]
- 2. Le opere pertinenziali sono poste in rapporto durevole ed esclusivo con uno o più edifici principali di cui fanno parte. Il rapporto è di proprietà, di subordinazione funzionale o di subordinazione ornamentale. [c. 1]
- 3. Le opere pertinenziali hanno queste caratteristiche: [c. 1]
- a) l'oggettiva strumentalità;
- b) la limitata dimensione;
- c) l'univoca destinazione d'uso;
- d) la collocazione in aderenza all'edificio principale o a distanza non superiore a 30 metri da esso;
- e) il rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.
- 4. Il limite di 30 metri non vale: [c. 1, d)]
- a) per le opere che ricadono comunque all'interno del lotto degli insediamenti degli articoli 91, 94, 95, 96 e 97;
- b) per le opere da realizzare nelle aree pubbliche, anche senza edifici;
- c) quando norme di sicurezza o igienico-sanitarie rendono obbligatorie distanze maggiori;
- d) per le recinzioni e per i muri di sostegno.
- 5. La distanza di 30 metri si misura con le modalità dell'articolo 23, comma 1. Si misura dalla parete dell'edificio principale alla parete dell'edificio pertinenziale, o alla linea perimetrale delle opere pertinenziali più vicina all'edificio principale. [c. 6]
- 6. Le opere pertinenziali che hanno le caratteristiche del comma 1 si distinguono secondo i commi 3 e 4. Restano salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali. [c. 2]
- 7. Sono eseguibili senza titolo abilitativo le opere pertinenziali elencate di seguito. Sono le opere dell'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 6, e dell'articolo 118, comma 1, lettera d), del TU. [c. 3]
- 8. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del TU, queste opere non possono riguardare gli edifici di interesse storico-artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra secondo la DGR 420/2007. [c. 3]
- 9. Le opere eseguibili senza titolo abilitativo sono: [c. 3]
- a) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (acqua, telefonia, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti sotto il livello del terreno sistemato o se emergenti da esso, purché abbiano Suc non superiore a 6 mq e altezza non superiore a 2,40 metri;
- b) le pavimentazioni e le finiture di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l'indice di permeabilità, se stabilito;
- c) gli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e gli impianti fotovoltaici, realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici, per l'autoconsumo;
- d) gli elementi di arredo, come panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimenti di pozzi esterni, fontane, statue e fioriere;
- e) le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, comprese scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati;
- f) i manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia, i ripostigli e i barbecue, con Suc complessiva non superiore a 8 mq e altezza non superiore a 2,40 metri;
- g) le serre e i tunnel della DGR 851/2015 che non comportano trasformazione permanente del suolo, destinati alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie, anche diverse dall'impresa agricola, con Suc non superiore a 20 mq;
- h) le tende installate in corrispondenza di aperture o su terrazze, balconi, cavedi o logge, anche aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;
- i) i serbatoi di GPL adeguatamente schermati con specie vegetali autoctone. Negli insediamenti di valore storico e culturale dell'articolo 92 i serbatoi di GPL sono completamente interrati;
- l) i pergolati e i gazebo a struttura leggera, in ferro o in legno, privi di qualsiasi copertura e destinati solo a sorreggere specie vegetali o teli. Sono collocati a terra senza opere fondali, o a protezione di logge o balconi;
- m) gli scavi e i rinterri per la posa di serbatoi prefabbricati per l'accumulo di acque piovane;
- n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessano superfici superiori a 3.000 mq;
- o) gli impianti sportivi e ricreativi all'aperto al servizio delle abitazioni o delle attività ricettive, agrituristiche o di servizi, escluse le piscine. Gli impianti non occupano più di 400 mq di suolo, non comportano nuova Suc e non comportano muri di sostegno non strettamente funzionali all'impianto. Possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati, con Suc non superiore a 10 mq e con una parete scoperta per l'accesso di superficie non superiore a 6 mq;
- p) le strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi.
- 10. Sono soggette a SCIA le opere pertinenziali elencate di seguito. Sono le opere dell'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 6, e dell'articolo 124, comma 1, lettere c) e d), del TU. [c. 4]
- 11. Le opere soggette a SCIA sono: [c. 4]
- a) le opere del comma 3 che riguardano edifici di interesse storico-artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra secondo la DGR 420/2007;
- b) le tettoie, le pergole, i gazebo, i ripostigli, i manufatti per barbecue, per la somministrazione di alimenti e bevande e per il ricovero di animali domestici o da compagnia, con Suc non superiore a 30 mq e altezza non superiore a 2,40 metri, di pertinenza di edifici residenziali, di attività agrituristiche e di servizi;
- c) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia, dimensionate sulle esigenze dell'edificio principale;
- d) i pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno;
- e) i parcheggi o le autorimesse al servizio di singole unità immobiliari, nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, anche in deroga agli strumenti urbanistici, escluse le zone agricole;
- f) i muri di sostegno;
- g) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici, e le recinzioni pertinenziali di edifici che interessano superfici superiori a 3.000 mq. Sono escluse le recinzioni dell'articolo 89, comma 2, del TU;
- h) i locali strettamente necessari per i serbatoi e per le cisterne di accumulo delle acque piovane, completamente interrati, con una parete scoperta per l'accesso di superficie non superiore a 6 mq;
- i) gli impianti sportivi e ricreativi all'aperto di dimensioni superiori a quelle del comma 3, lettera o), e le piscine;
- l) nelle zone agricole, i servizi igienici delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche dell'articolo 5 della L.R. 16/2014.
- 12. Le recinzioni dell'articolo 89, comma 2, del TU rispettano queste specifiche: [c. 6-bis]
- a) pali di sostegno in legno semplicemente infissi al suolo, con sezione massima di 10 cm di lato o di diametro;
- b) altezza massima di 125 cm;
- c) rete a maglia romboidale di colore marrone o verde, sollevata da terra quanto basta per il passaggio della piccola fauna selvatica, salvo i casi di protezione delle colture agricole.
- 13. Negli insediamenti di valore storico e culturale dell'articolo 92 non si possono realizzare: [c. 5]
- a) le opere del comma 3, lettere g) e i), primo periodo;
- b) le opere del comma 4, lettere b), d) e i).
- 14. Negli stessi insediamenti, solo per l'autoconsumo, si possono installare in copertura impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 28/2011. Restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 42/2004. [c. 5]
- 15. Gli impianti sono architettonicamente integrati, disposti in modo ordinato e regolare e di colore simile al manto di copertura esistente. [c. 5]
- 16. Resta fermo l'articolo 24 della DGR 420/2007. L'installazione degli impianti non contrasta con i valori riconosciuti dai piani di gestione dei siti UNESCO. [c. 5]
Commento
Le opere pertinenziali sono definite nella prima frase del co. 1 dell’art. 21.