Art. 19 - R.R. 2/2015
Altezza di una facciata.
R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione IV
Art. 19 · Altezza di una facciata di un edificio (Af)
Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.
Testo vigente
- 1. Si definisce altezza di una facciata di un edificio, l'altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica omogeneo per forma e definizione architettonica in cui può essere scomposto l'edificio stesso. Tale altezza è data dalla media delle distanze misurate relativamente al prospetto considerato come indicato all'articolo 18, comma 1.
- 2. Nella media di cui al comma 1 non si tiene conto di parti di pareti rientranti o sporgenti rispetto al piano prevalente del prospetto.
- 3. Nel caso di pareti non verticali l'altezza è data dalla loro proiezione virtuale sulla verticale.
Testo riscritto
- 1. L'altezza di una facciata (Af) è l'altezza di ogni prospetto del corpo di fabbrica in cui si può scomporre l'edificio. Il corpo di fabbrica è omogeneo per forma e per definizione architettonica. [c. 1]
- 2. L'altezza della facciata è la media delle distanze misurate sul prospetto considerato. Le distanze si misurano come indicato all'articolo 18, comma 1. [c. 1]
- 3. Nella media non si considerano le parti di parete rientranti o sporgenti rispetto al piano prevalente del prospetto. [c. 2]
- 4. Se la parete non è verticale, l'altezza è la sua proiezione virtuale sulla verticale. [c. 3]
Commento
L’altezza di una facciata di un edificio ex art. 19 è utile e funzionale anche all’altezza dell’edificio.