Art. 17 - R.R. 2/2015

Superficie Utile Coperta (SUC)

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione IV

Art. 17 · Superficie utile coperta (Suc)

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Quando serve alla lettura, l’ordine dei commi può cambiare. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Si definisce superficie utile coperta la sommatoria, espressa in metri quadrati, delle superfici coperte di ogni piano dell'edificio, misurate all'esterno dei muri o comunque delle strutture portanti perimetrali, da computare con le seguenti modalità: a) nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi di edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. Nel caso di piani di edifici con strutture di copertura inclinate, la suddetta modalità di conteggio della superficie utile coperta, si applica qualora la quota minima di imposta delle strutture di copertura medesime sia superiore a metri lineari 2,80; b) la superficie utile coperta dei piani interrati e seminterrati è conteggiata moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o comunque scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso, escludendo dal computo le superfici delle pareti per l'accesso al piano indicate all'articolo 18, comma 3, lettera c). La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto alla linea di spiccato di cui all'articolo 11; c) non costituisce incremento della superficie utile coperta, e rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia, l'inserimento o l'eliminazione di nuovi piani all'interno di edifici esistenti, che non determini modifiche della sagoma dell'edificio, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle in materia di dotazioni territoriali e funzionali, nonché di contributo di costruzione; d) per gli interventi da effettuare nelle zone agricole la superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato o seminterrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato o seminterrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione, per la durata dell'attività zootecnica, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituiscono superficie utile coperta i servizi igienici a servizio delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti), nei limiti di metri quadrati 20 di SUC. Nel calcolo della SUC non sono conteggiate le opere previste ai commi 3, 7, 8 e 9, lettera a), nonché le tettoie mobili di cui all'articolo 118, comma 1, lettera g) del TU anche se chiuse su due lati, purché la superficie utile coperta di ogni singola tettoia non sia superiore a metri quadrati 20.
  2. 2. Il calcolo della superficie utile coperta è finalizzato alla verifica dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale e dell'indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.
  3. 3. Nel calcolo della superficie utile coperta dell'edificio, anche ai fini del calcolo delle pareti fuori terra o scoperte di cui al comma 1 e dell'altezza di cui all'articolo 18, non sono conteggiati: a) gli extra - spessori murari e dei solai: 1) per la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i centimetri 30 di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della superficie utile coperta non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri 30 e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti centimetri 10 di spessore, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, d.lgs. 102/2014; 2) per la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i 10 centimetri di spessore, fino ad un extra - spessore massimo di 20 centimetri, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".; b) le soluzioni di architettura bioclimatica finalizzate espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare, quali: 1) verande e serre solari non riscaldate disposte preferibilmente nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie riferita alle pareti esterne necessarie a delimitare la veranda e serra solare, vetrata per almeno il cinquanta per cento. La superficie delle verande e serre non può superare il trenta per cento della superficie utile coperta del piano corrispondente a quello della veranda o serra solare; 2) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie utile coperta dell'intero edificio; c) le superfici utili coperte relative agli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti, di cui all'articolo 159 del TU, nei limiti e con l modalità previste dallo stesso articolo; d) i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici al servizio dell'edificio per le parti emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani scala, extra - corsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento e simili), purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati alla costruzione; e) le superfici per porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie, atri, nonché le superfici coperte da tettoie anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato: 1) senza limitazioni per quelle da rendere pubbliche, su richiesta del comune o previste dagli strumenti urbanistici ovvero per scelta progettuale, purché la loro utilizzazione sia vincolata a mezzo di atto pubblico registrato e trascritto; 2) secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'attività edilizia o dallo strumento urbanistico per quelle da realizzare negli edifici al di fuori delle zone agricole; 3) nelle zone agricole, entro il limite del dieci per cento della superficie utile coperta del primo piano fuori terra a protezione degli accessi di edifici residenziali, per servizi, per alloggi agrituristici, fattorie didattiche e sociali, computando quelli esistenti alla data del 24 marzo 2005; f) i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per la eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 21, comma 3, lettera e); g) i vani scala, ancorché non delimitati da tramezzature, compresi gli androni e i pianerottoli, fino ad un massimo di metri quadrati 25 per ogni piano; h) le superfici dei locali ricavati tra l'intradosso del solaio di copertura inclinato e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le sole parti aventi altezza utile, di cui all'articolo 20, inferiore a metri lineari 2; i) le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a) e comma 4, lettere b) e c), nei limiti complessivi di metri quadrati 40 di superficie utile coperta o, in alternativa, nel caso sia più favorevole, del cinque per cento della superficie utile coperta complessiva di ogni edificio; j) le intercapedini ventilate completamente interrate, aventi una larghezza utile interna non superiore a metri lineari 1,50 esternamente alle murature perimetrali e portanti dell'edificio; k) i locali per attrezzature tecnologiche di cui all'articolo 21, comma 3, lettera o) e comma 4, lettera h); l) i locali necessari per l'alloggio di impianti o serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti energetiche rinnovabili; m) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati di cui all'articolo 118, comma 2, lettera f) del TU; n) le superfici di cavedi o chiostrine interne al perimetro del fabbricato.
  4. 4. Per i servizi pubblici non si applicano le disposizioni del presente articolo e la superficie utile coperta ammissibile è stabilita dal relativo progetto.
  5. 5. Per gli extra - spessori di cui al comma 3, lettera a) è consentito derogare, con esclusione delle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
  6. 6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli edifici esistenti.
  7. 7. La finalità e la funzionalità dei volumi di cui al comma 3, lettera b), devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata per l'unità immobiliare interessata attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.
  8. 8. Nella superficie utile coperta non si computano, ai sensi dell'articolo 158 del TU, le superfici strettamente necessarie dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento, elettrici, di quelli per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui, o dei residui delle lavorazioni, nonché di silos per lo stoccaggio di prodotti o materiali, finalizzati ai processi produttivi ed al rispetto delle norme in materia ambientale, strettamente connessi alle attività produttive, comprese quelle agricole.
  9. 9. Non costituiscono superficie utile coperta: a) i manufatti per impianti tecnologici, a rete o puntuali per acqua, telefonia, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione e telecomunicazioni; b) l'installazione di manufatti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 5) del TU installati con temporaneo ancoraggio al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti.
  10. 10. Il volume urbanistico di un edificio viene definito all'articolo 139.

Testo riscritto

  1. 1. Questo articolo non si applica ai servizi pubblici. Per i servizi pubblici la Suc ammissibile è stabilita dal relativo progetto. [c. 4]
  2. 2. La superficie utile coperta (Suc) è la somma delle superfici coperte di ogni piano dell'edificio. La Suc si esprime in metri quadrati. [c. 1]
  3. 3. Le superfici si misurano all'esterno dei muri perimetrali o comunque all'esterno delle strutture portanti perimetrali. [c. 1]
  4. 4. Negli edifici residenziali, se l'altezza utile interna di un piano o di una parte di piano supera 3,50 metri, la Suc si calcola dividendo il volume per 3,50. [c. 1, a)]
  5. 5. Nei piani di edifici con strutture di copertura inclinate, questa modalità di calcolo si applica se la quota minima di imposta della copertura supera 2,80 metri. [c. 1, a)]
  6. 6. La Suc dei piani interrati e seminterrati si calcola così: si moltiplica la Suc complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra, o comunque scoperte, e la superficie complessiva delle pareti del piano. [c. 1, b)]
  7. 7. Nel calcolo non entrano le superfici delle pareti per l'accesso al piano indicate all'articolo 18, comma 3, lettera c). [c. 1, b)]
  8. 8. La superficie delle pareti fuori terra si misura rispetto alla linea di spiccato dell'articolo 11. [c. 1, b)]
  9. 9. Ai fini di questo calcolo il piano completamente interrato o seminterrato deve far parte di un edificio con uno o più piani fuori terra. La superficie planimetrica del piano interrato o seminterrato non deve superare quella del piano sovrastante. [c. 1, d)]
  10. 10. La superficie del piano completamente interrato che supera quella del piano sovrastante si computa per intero. [c. 1, d)]
  11. 11. Se si realizza solo il piano completamente interrato o seminterrato, si computa tutta la sua Suc. [c. 1, d)]
  12. 12. L'inserimento o l'eliminazione di nuovi piani all'interno di edifici esistenti non costituisce incremento della Suc, se non modifica la sagoma dell'edificio. Questo intervento rientra nella ristrutturazione edilizia. [c. 1, c)]
  13. 13. Per questo intervento restano fermi: [c. 1, c)]
    • a) il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
    • b) il rispetto delle norme sulle dotazioni territoriali e funzionali;
    • c) il rispetto delle norme sul contributo di costruzione.
  14. 14. Negli interventi nelle zone agricole la superficie delle pareti fuori terra si misura rispetto al piano naturale di campagna ante operam. [c. 1, d)]
  15. 15. Non costituiscono Suc i manufatti a struttura leggera realizzati dall'impresa agricola per lo stoccaggio stagionale di foraggio e di altri prodotti per l'alimentazione degli animali. I manufatti: [c. 1, d)]
    • a) restano per la durata dell'attività zootecnica;
    • b) sono appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse;
    • c) sono coperti con teli mobili.
  16. 16. Non costituiscono Suc i servizi igienici delle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nelle attività agrituristiche dell'articolo 5 della L.R. 16/2014. Il limite è di 20 mq di Suc. [c. 1, d)]
  17. 17. Nel calcolo della Suc non si contano: [c. 1, d)]
    • a) le opere dei commi 3, 7, 8 e 9, lettera a);
    • b) le tettoie mobili dell'articolo 118, comma 1, lettera g), del TU, anche se chiuse su due lati, se la Suc di ogni tettoia non supera 20 mq.
  18. 18. Il calcolo della Suc serve a verificare l'indice di utilizzazione territoriale e l'indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici. [c. 2]
  19. 19. Le esclusioni di questo comma valgono per il calcolo della Suc dell'edificio. Valgono anche per il calcolo delle pareti fuori terra o scoperte del comma 1 e per il calcolo dell'altezza dell'articolo 18. [c. 3]
  20. 20. Non si contano gli extraspessori dei muri e dei solai, nei casi seguenti: [c. 3, a)]
    • 1) per le murature d'ambito esterno, portanti o di tamponamento, la parte che supera 30 centimetri di spessore al finito. La parte esclusa dal calcolo non può superare 30 centimetri. La sezione muraria non può contenere intercapedini vuote più spesse di 10 centimetri. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 102/2014;
    • 2) per i solai, la porzione superiore e non strutturale che supera mediamente 10 centimetri di spessore, fino a un extraspessore massimo di 20 centimetri. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 102/2014.
  21. 21. Per gli extraspessori del comma 3, lettera a), si può derogare: [c. 5]
    • a) alle distanze minime tra edifici;
    • b) alle distanze minime dai confini di proprietà;
    • c) alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
    • d) alle altezze massime degli edifici.
  22. 22. La deroga non riguarda le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e le prescrizioni in materia antisismica. [c. 5]
  23. 23. Non si contano le soluzioni di architettura bioclimatica destinate espressamente al comfort ambientale e al risparmio energetico. Queste soluzioni migliorano la coibentazione e captano direttamente l'energia solare. Sono tali: [c. 3, b)]
    • 1) le verande e le serre solari non riscaldate, con funzione di captazione solare, disposte preferibilmente sui fronti da sud-est a sud-ovest. Le pareti esterne che delimitano la veranda o la serra sono vetrate per almeno il 50 per cento della loro superficie. La superficie della veranda o della serra non supera il 30 per cento della Suc del piano corrispondente;
    • 2) gli spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate, come le corti chiuse e gli spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente. Questi spazi sono progettati per migliorare il microclima del complesso edilizio. La loro incidenza non supera il 25 per cento della Suc dell'intero edificio.
  24. 24. La finalità e la funzionalità dei volumi del comma 3, lettera b), sono dimostrate in una relazione firmata da un tecnico. La relazione contiene: [c. 7]
    • a) il calcolo dell'energia risparmiata dall'unità immobiliare grazie all'opera;
    • b) la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.
  25. 25. Non si conta la Suc degli interventi di prevenzione sismica di edifici esistenti dell'articolo 159 del TU, nei limiti e con le modalità dello stesso articolo. [c. 3, c)]
  26. 26. Non si contano i locali strettamente necessari agli impianti tecnologici dell'edificio, per le parti che emergono dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile. Sono tali i vani scala, l'extracorsa o il vano macchina dell'ascensore, le apparecchiature tecnologiche anche per la produzione di acqua calda o di energia da fonti rinnovabili, i vani motore, le canne fumarie e di ventilazione, gli impianti di condizionamento e simili. I locali restano nei limiti strettamente indispensabili e sono architettonicamente integrati alla costruzione. [c. 3, d)]
  27. 27. Non si contano le superfici di porticati, logge, cavedi, passaggi pedonali, gallerie e atri. Non si contano le superfici coperte da tettoie, anche se risultano aperte lateralmente su un solo lato. Valgono queste regole: [c. 3, e)]
    • 1) senza limiti, per le superfici da rendere pubbliche su richiesta del comune, per previsione degli strumenti urbanistici o per scelta progettuale. L'utilizzazione di queste superfici è vincolata con atto pubblico registrato e trascritto;
    • 2) secondo le modalità del regolamento comunale per l'attività edilizia o dello strumento urbanistico, per le superfici da realizzare negli edifici fuori dalle zone agricole;
    • 3) nelle zone agricole, entro il 10 per cento della Suc del primo piano fuori terra, a protezione degli accessi di edifici residenziali, per servizi, per alloggi agrituristici, per fattorie didattiche e sociali. Nel limite si computano le superfici esistenti al 24 marzo 2005.
  28. 28. Non si contano i vani per ascensori, le scale di sicurezza esterne e le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche dell'articolo 21, comma 3, lettera e). [c. 3, f)]
  29. 29. Non si contano i vani scala, anche se non delimitati da tramezzi, compresi androni e pianerottoli, fino a 25 mq per ogni piano. [c. 3, g)]
  30. 30. Non si contano le superfici dei locali tra l'intradosso del solaio di copertura inclinato e l'estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio, per le sole parti con altezza utile inferiore a 2 metri. L'altezza utile è quella dell'articolo 20. [c. 3, h)]
  31. 31. Non si contano le nuove costruzioni per pertinenze edilizie fuori terra dell'articolo 21, comma 3, lettera a), e comma 4, lettere b) e c). Il limite complessivo è di 40 mq di Suc. In alternativa, se più favorevole, il limite è il 5 per cento della Suc complessiva di ogni edificio. [c. 3, i)]
  32. 32. Non si contano le intercapedini ventilate completamente interrate, esterne alle murature perimetrali e portanti dell'edificio, con larghezza utile interna non superiore a 1,50 metri. [c. 3, j)]
  33. 33. Non si contano i locali per attrezzature tecnologiche dell'articolo 21, comma 3, lettera o), e comma 4, lettera h). [c. 3, k)]
  34. 34. Non si contano i locali necessari per gli impianti o i serbatoi di acqua calda sanitaria prodotta da fonti energetiche rinnovabili. [c. 3, l)]
  35. 35. Non si contano le strutture a copertura dei parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati dell'articolo 118, comma 2, lettera f), del TU. [c. 3, m)]
  36. 36. Non si contano le superfici di cavedi o chiostrine interne al perimetro del fabbricato. [c. 3, n)]
  37. 37. Le disposizioni del comma 3 si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti. [c. 6]
  38. 38. Ai sensi dell'articolo 158 del TU non si computano nella Suc le superfici strettamente necessarie: [c. 8]
    • a) dei locali tecnologici per impianti idrici e di pompaggio, di riscaldamento, di condizionamento ed elettrici;
    • b) dei locali per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui o dei residui delle lavorazioni;
    • c) dei silos per lo stoccaggio di prodotti o materiali.
  39. 39. Questi locali e questi silos sono finalizzati ai processi produttivi e al rispetto delle norme in materia ambientale. Sono strettamente connessi alle attività produttive, comprese quelle agricole. [c. 8]
  40. 40. Non costituiscono Suc: [c. 9]
    • a) i manufatti per impianti tecnologici, a rete o puntuali, per acqua, telefonia, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione e telecomunicazioni;
    • b) i manufatti dell'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 5, del TU, installati con temporaneo ancoraggio al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno dei turisti.
  41. 41. Il volume urbanistico di un edificio è definito all'articolo 139. [c. 10]

Commento

L’art. 17 è uno dei più importanti e su cui anche la Regione è intervenuta con diversi chiarimenti e modifiche.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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