Art. 12 - R.R. 2/2015

La sagoma di un edificio

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione II

Art. 12 · Sagoma di un edificio (Se)

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Si definisce sagoma di un edificio la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell'edificio escluse le opere previste all'articolo 7, comma 2.
  2. 2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel rispetto dei parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia, ferma restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici, le distanze e le altezze preesistenti e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.

Testo riscritto

  1. 1. La sagoma di un edificio (Se) è la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell'edificio. Dalla sagoma si escludono le opere dell'articolo 7, comma 2. [c. 1]
  2. 2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del TU la sagoma di un edificio esistente può essere modificata. [c. 2]
  3. 3. La modifica rispetta i parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia. [c. 2]
  4. 4. Resta ferma la possibilità di mantenere il volume, le superfici, le distanze e le altezze preesistenti. [c. 2]
  5. 5. Le modifiche garantiscono migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche. [c. 2]

Commento

La definizione si pone in parziale armonia con il RET, per il quale la sagoma è quella che rimane fuori terra.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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