Art. 10 - R.R. 2/2015

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione II

Art. 10 · Quota di spiccato (Qs)

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Si definisce quota di spiccato la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell'edificio, rappresentato dal piano stradale o dal piano del marciapiede o dal piano del terreno a sistemazione definitiva.
  2. 2. Per sistemazione definitiva si intende l'assetto che il terreno dovrà avere, dedotto dal piano quotato a corredo del progetto, mediante sbancamenti e/o rilevati.
  3. 3. Le norme tecniche attuative del PRG, parte operativa, possono stabilire, in base alla presenza di terreni pianeggianti o in pendenza, tenendo conto dell'atto d'indirizzo di cui all'articolo 248, comma 1, lettera f) del TU, nonché delle diverse situazioni idrogeologiche, idrauliche, paesaggistiche e di assetto territoriale, le limitazioni per la formazione di scavi o di rilevati rispetto alla linea naturale del terreno ante operam ai fini della realizzazione delle quote di spiccato.

Testo riscritto

  1. 1. La quota di spiccato (Qs) è la quota del terreno sistemato nel punto di contatto con la parete del prospetto dell'edificio. [c. 1]
  2. 2. Il terreno sistemato è rappresentato dal piano stradale, dal piano del marciapiede o dal piano del terreno a sistemazione definitiva. [c. 1]
  3. 3. La sistemazione definitiva è l'assetto che il terreno dovrà avere mediante sbancamenti o rilevati. L'assetto si deduce dal piano quotato allegato al progetto. [c. 2]
  4. 4. Le norme tecniche attuative del PRG, parte operativa, possono limitare gli scavi e i rilevati rispetto alla linea naturale del terreno ante operam. I limiti riguardano la realizzazione delle quote di spiccato. [c. 3]
  5. 5. Nello stabilire i limiti del comma 4, le norme tecniche tengono conto: [c. 3]
    • a) della presenza di terreni pianeggianti o in pendenza;
    • b) dell'atto di indirizzo dell'articolo 248, comma 1, lettera f), del TU;
    • c) delle diverse situazioni idrogeologiche, idrauliche, paesaggistiche e di assetto territoriale.

Commento

La quota di spiccato di cui all’art. 10 si presta a qualche difficoltà.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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