Sull’incapienza del PRG

Ritengo che l’art. 8 DPR 160/2010 e dell’analogo art. 32 co. 6 LR 1/2015 sia applicato scorrettamente da buona parte dei Comuni umbri. Ne ho già parlato in più occasioni, in passato, ma è il tempo di riprendere il tema e di approfondirlo.

Ritengo che l’art. 8 DPR 160/2010 e dell’analogo art. 32 co. 6 LR 1/2015 sia applicato scorrettamente da buona parte dei Comuni umbri. Ne ho già parlato in più occasioni, in passato, ma è il tempo di riprendere il tema e di approfondirlo.

L’art. 8, comma 1, del d.P.R. 160/2010 subordina l’attivazione della conferenza di servizi in variante al presupposto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero che le aree individuate risultino insufficienti in relazione all’intervento proposto, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale. Fin qui nulla quaestio.

Il punto è però chi deve accertarlo. La disciplina regionale richiamata dall’art. 8 è, in Umbria, l’art. 32, comma 6, l.r. 1/2015 che per i procedimenti ex art. 8 d.P.R. 160/2010 dispone che sia il Comune, entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della proposta progettuale, a esprimersi sull’insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale o sull’eventuale inadeguatezza delle previsioni rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell’impianto rappresentate nella proposta.

Al privato compete rappresentare le proprie esigenze localizzative e dimensionali; al Comune compete esprimersi, d’ufficio e in venti giorni, sulla capienza e adeguatezza del proprio PRG. Il legislatore umbro ha secondo me già risolto la questione. La richiesta che molti Comuni invece fanno, e cioè di chiedere al privato di dimostrare con grafici e relazioni che non ci sono altre aree disponibili nel Comune, se non quella proposta insieme all’intervento è illegittima o irregolare. Non sono un avvocato, ma ormai ne frequento molti e da molto tempo per non intuire o prefigurare che qualcosa non va.

Vedo almeno tre profili distinti, di peso crescente, con dei rischi connessi. Sorvolo sul caso più semplice, quello in cui un’azienda debba ampliarsi in assoluta continuità con il fabbricato già esistente e in attività. Chiedere l’incapienza del PRG in casi simili a mio avviso lascia un’autostrada per chiedere il conto al funzionario, sia perché aggrava il procedimento, sia perché apre verso scenari ancora più problematici e personali. Parlo dunque da qui in avanti solo del caso in cui un’azienda voglia stabilire un nuovo impianto in un certo territorio comunale.

Primo: l’inversione dell’onere. La ricognizione delle aree produttive, del loro stato di attuazione, della capacità insediativa residua e del mosaico dei piani attuativi è possibile solo all’amministrazione. Chiederne la dimostrazione al privato vìola l’art. 6, lett. b), l. 241/1990 (accertamento d’ufficio dei fatti), l’art. 18, comma 2, stessa legge (divieto di richiedere documenti già detenuti dalla p.a.) e il principio di non aggravamento dell’art. 1, comma 2, ripreso anche dalla LR 1/2015, all’art. 2 co. 6. Se poi si pretende, anche in caso di lotto libero e adeguato, la prova dell’indisponibilità a vendere delle aree altrui, si chiede una cosa ben difficile, attesa anche la modalità con cui vengono condotte queste trattative oggi, e cioè verbalmente, prima di scrivere qualsiasi cosa. O allora si dichiari che si chiede di dare evidenza a una sorta di “sceneggiata”, in cui un privato dimostra di aver scritto a un altro privato e questi risponde che non è disposto a vendere. Un privato non può sapere quali sono tutti i lotti astrattamente liberi e compatibili con il progetto che ha in mente. La sola ricognizione planimetrica non può dar conto dell’indisponibilità a vendere, oppure di problemi di fallimenti o transazioni in corso, o anche di cessioni di cubatura al lotto contiguo. Sono tutte informazioni che, al massimo, sono nella disponibilità del Comune.

Secondo: il bene “tempo”. Trasformare l’accertamento in condizione di ammissibilità preliminare significa creare un filtro che l’art. 8 non prevede e che l’art. 32, comma 6, esclude, avendo scandito un termine di venti giorni decorrente dalla presentazione della proposta. La formula «entro e non oltre» è, a mio avviso, indice di perentorietà: decorso il termine senza pronuncia, il Comune consuma il potere di opporre l’incapienza e la conferenza va convocata. Neppure la sospensione ex art. 2, comma 7, l. 241/1990 può aiutare il Comune, essendo consentita una sola volta e solo per informazioni non già in possesso dell’amministrazione. Il privato ha l’onere di dimostrare correttamente le proprie esigenze in termini di SUC necessaria, di aree libere necessarie, di altezze necessarie, di attività previste: non di altro. Creare un filtro significa chiedere più tempo. La norma è stata creata per favorire e accelerare l'insediamento delle attività industriali, dopo aver preso atto che i P.I.P. comunali avevano esaurito la loro forza e che oggi sono difficilmente riproponibili.

Terzo: il profilo concorrenziale, che è il più insidioso per il Comune.

bmbarch.academy
Lascia il tuo nome e la tua email: al prossimo accesso ti riconoscerò.
Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
Chi si iscrive riceve ogni nuovo articolo direttamente in casella.
Iscriviti Gli abbonamenti partono da 1€/mese · puoi annullare quando vuoi