La stima del danno in materia paesaggistica
Una prima riflessione sulla stima del danno paesaggistico e sul maggior profitto in ambiti tutelati ex Dlgs 42/2004.
Parto da alcuni punti su cui spero si possa convenire facilmente.
Il bene tutelato è il paesaggio e non il bene in sé. Non parliamo insomma di una lesione di un bene tutelato ex art. 10 del Codice, per il quale bisogna forse fare altri ragionamenti, anche se alcuni principi potranno venire in soccorso.
L'interesse pubblico è che si tolga l'offesa al paesaggio e non che il cittadino paghi sproporzionatamente.
Il danno è normalmente causato da opere ulteriori, aggiuntive. Raramente è dato insomma da una parziale realizzazione di un progetto approvato.
Se la Soprintendenza giudica incompatibile lo stato attuale (quello irregolarmente attuale), l'unica sanzione possibile è la rimessa in pristino. Non vi è nessuna alternativa.
La natura della sanzione è sicuramente importante. La sanzione è alternativa (o può essere alternativa) alla rimessa in pristino ed è percorribile dopo una valutazione della compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza. E' vero che sono due profili differenti (compatibilità ambientale e violazione di una norma), ma oggettivamente se la sanzione è maggiore della (o pari alla) rimessa in pristino, al privato conviene, soprattutto in caso di opere facilmente demolibili perché del tutto aggiuntive e autonome, demolire. Se insomma l'alternativa è tra rimettere in pristino (sostenendone tutti i costi), o pagare comunque tutti i costi della remissione in pristino non c'è alcuna vera alternativa. A tacere del fatto che in zone sismiche, come le nostre, il progetto di ripristino ex ante potrebbe essere impossibile (meglio: non conforme alle leggi sismiche o igieniche). Normativamente dunque la remissione perfetta potrebbe essere non perseguibile e richiedere opere ulteriori di miglioramento sismico, distributive, tecnologiche, ecc. La rimessa in pristino ex-ante potrebbe condurre al paradosso di essere più costoso della semplice demolizione e allo stesso tempo non essere conforme a delle leggi oggi vigenti.
Se l’opera irregolare viene rimossa, non c'è più danno. C'è eventualmente stato, ma non c'è più. C’è stato un periodo in cui questa lesione si è perpetrata nel paesaggio, e che forse può essere “pesato” nella determinazione della sanzione.
In alcuni casi la Soprintendenza, l'unica titolata a valutare la compatibilità (e quindi la sopravvivenza dell'oggetto), può esprimersi nella propria autorizzazione affermando che non vi è un impatto negativo. Ma se non vi è un impatto negativo è difficile sostenere che possa esservi danno. La stima del danno paesaggistico spetta al Comune, ma su parere vincolante della Soprintendenza, che non può essere considerato ininfluente nella valutazione complessiva. Certo, la formula binaria e asciutta “compatibile/non compatibile” non aiuta gli enti locali nella quantificazione della sanzione. Forse la Soprintendenza potrebbe “modulare” il proprio parere esprimendo qualche grado di compatibilità, di tollerabilità dell’abuso come, ad essere onesti, mi è capitato di leggere in qualche occasione.
Infatti credo che su alcuni criteri per valutare la compatibilità (e di conseguenza un danno paesaggistico), dovremmo convenire, anche per cercare di creare un meccanismo condiviso. Non dico una teoria sistematica, ma qualche criterio credo sarebbe necessario: a) la rilevanza del bene leso (l’estremo superiore sarebbe l’unicità); b) l'impatto dell'oggetto irregolare sul bene leso; c) il tempo in cui la lesione si è protratta; d) il tempo e la possibilità di rigenerazione del bene leso (l’estremo inferiore sarebbe quello in cui il bene offeso non fosse recuperabile, rigenerabile, riparabile, ricostituibile).
Nel caso della realizzazione di una casa rossa sulla scalinata dei Turchi ritengo che il danno debba essere almeno pari alla remissione in pristino del luogo nello stato ex-ante. Infatti potrebbe darsi benissimo che il costo di realizzazione di un intervento irregolare sia minimo, ma l'impatto sia enorme. Pensiamo per esempio a una sostanza colorante facilmente reperibile in commercio ma che sia difficilissima da rimuovere. Con poche centinaia di euro si può causare un danno enorme. Dunque la stima del danno non può essere immediatamente correlata al costo dell'operazione necessaria per compiere quel danno.
Non solo: forse nel caso di un danno al bene paesaggistico, in un caso come quello della Scalinata dei Turchi, forse bisognerebbe ponderare anche quanto l’abuso abbia influito e continui a influire sull’economia indotta del territorio.
Ma nel caso in cui l'impatto sia nullo, su contesto di rilevanza media, che ha un'alta capacità di assorbire la ferita, la sanzione dovrebbe essere di una sola misura "comportamentale". La stima del danno si avvicinerebbe per me allo zero.
Il danno paesaggistico non può nemmeno essere "schiacciato" sul danno ambientale, perché sull'ambiente abbiamo probabilmente dei modi oggettivi (o vicini all'oggettività), per misurare gli impatti. Sia sulla matrice suolo, sia sull'acqua che sull'aria, sulla flora sulla fauna, ormai abbiamo sufficienti strumenti per misurare impatti. L'ambiente può essere insomma una componente nella valutazione del danno paesaggistico, ma non l'unica.
A fronte della complessità appena tratteggiata sopra, relativa alla stima del danno paesaggistico, ritengo che la determinazione del maggior profitto conseguito sia solo una questione tecnica, agevolmente risolvibile.
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