Art. 12 - Sagoma di un edificio
Art. 12 — Sagoma di un edificio
1. Si definisce sagoma di un edificio la figura planovolumetrica ottenuta dal contorno esterno dell'edificio escluse le opere previste all'articolo 7, comma 2.
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del TU, la sagoma di un edificio esistente può essere modificata, nel rispetto dei parametri edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico o dal regolamento comunale per l'attività edilizia, ferma restando la possibilità di mantenere il volume, le superfici, le distanze e le altezze preesistenti e purché le modifiche siano tali da garantire migliori soluzioni architettoniche, ambientali e paesaggistiche.
Commento
La definizione si pone in parziale armonia con il RET, per il quale la sagoma è quella che rimane fuori terra. Il comma 2 introduce una possibilità che nel 2015 era piuttosto avanzata. Ristrutturare e quindi modificare, lasciando le distanze e le altezze preesistenti, andava a mio modo di vedere a incidere sulla definizione di ristrutturazione edilizia, appannaggio solo del legislatore statale. Se si collega poi questo articolo con il n. 7 si comprende come la normativa combinata sia molto innovativa.
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