In Ordine: brevi note di ri-allineamento

Occorre fare un po' di chiarezza, perché dalle domande che amici e colleghi mi fanno, mi sembra ci sia una buona dose di confusione. Non è colpa di nessuno: sono cose che nessuno ci insegna, che nessuno ci racconta al momento dell'iscrizione, e su cui ciascuno finisce per costruirsi un'idea approssimativa. Provo a metterle in fila, partendo da ciò che l'Ordine degli Architetti deve fare per legge.

Che cosa l'Ordine è tenuto a fare

Il primo compito è la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo: iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione, previa verifica dei requisiti di legge e del superamento dell'Esame di Stato. È la funzione originaria, disciplinata dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, e riarticolata in sezioni A e B e in settori dal D.P.R. 328/2001.

Il secondo è la vigilanza sul titolo e il contrasto all'abusivismo. L'art. 37, n. 3, del R.D. 2537/1925 impone al Consiglio di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo e l'esercizio abusivo della professione, presentando ove occorra denuncia all'autorità giudiziaria; la fattispecie penale è l'art. 348 c.p.

Il terzo è la gestione della formazione professionale continua: organizzazione, accreditamento e attestazione dei crediti, obbligo introdotto dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il quarto sono i pareri di congruità sui compensi, cioè l'opinamento delle parcelle su richiesta degli iscritti o dell'autorità giudiziaria. Qui vale la pena aprire una parentesi, perché è il punto in cui si vede meglio come la materia si sia mossa: fra le attribuzioni storiche del Consiglio, l'art. 37 del R.D. 2537/1925 elencava al n. 5 la compilazione triennale della tariffa professionale, che in mancanza di accordi valeva per tutte le prestazioni degli iscritti. Quella competenza non esiste più: le tariffe sono state abrogate nel 2012, e al loro posto sono arrivati i parametri ministeriali e, da ultimo, la disciplina dell'equo compenso della L. 49/2023. L'Ordine, in altre parole, ha perso un pezzo di potere e ne ha guadagnato uno diverso, più debole e più delicato.

Il quinto è la gestione finanziaria e amministrativa dell'ente: determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti (art. 37, n. 4, R.D. 2537/1925), gestione del patrimonio, approvazione del preventivo e del consuntivo.

Il sesto è la rappresentanza e la designazione di terzi: indicare iscritti per commissioni giudicatrici, commissioni edilizie, organi collegiali presso enti e amministrazioni.

Fornisce infine pareri su disegni di legge, se richiesto.

Una precisazione che vale più di tutto l'elenco. La tutela che questo sistema persegue non è, in origine, la tutela degli iscritti, che all'epoca dell'emanazione della legge non avevano alcun bisogno di essere tutelati. È la tutela dei cittadini, che hanno diritto a prestazioni professionali garantite da chi è formalmente in grado di produrle. L'Ordine esiste per chi sta fuori, non per chi sta dentro. Chi lo dimentica finisce per pretendere dall'istituzione cose che l'istituzione non può dare.

Che cosa l'Ordine non è

Non è Inarcassa. La previdenza degli architetti liberi professionisti è affidata a un ente di diritto privato autonomo, privatizzato negli anni Novanta. Se avete un problema di contributi, di pensione, di riscatto, rivolgersi all'Ordine è tempo perso: il vostro interlocutore è il Delegato Inarcassa, che è eletto dagli iscritti alla Cassa e non risponde al Consiglio dell'Ordine.

Non è un tribunale. Dal 2012 il potere disciplinare non appartiene più al Consiglio dell'Ordine. L'art. 8 del D.P.R. 137/2012 ha istituito presso ogni Ordine un Consiglio di Disciplina distinto, i cui componenti sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine ha sede, scegliendoli da un elenco proposto dal Consiglio e composto da un numero di nominativi pari al doppio dei posti da coprire. Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Soprattutto: vige l'incompatibilità fra la carica di consigliere dell'Ordine e quella di consigliere di disciplina. È una separazione voluta, ed è la ragione per cui chi vi ha votato non può giudicarvi.

Non è un sindacato. L'Ordine non contratta condizioni economiche, non ha titolarità di rappresentanza sindacale, non tutela il lavoro dipendente, non è una parte sociale e quindi non siede necessariamente a tutti i tavoli dove è necessario ponderare varie istanze. Le azioni di pressione politica e la difesa delle condizioni di esercizio spettano ad altri soggetti (Inarsind e le organizzazioni del pubblico impiego) che fanno un lavoro prezioso e che nessun Ordine può sostituire.

E allora tutto il resto?

Tutto il resto — commissioni cultura, gruppi di lavoro, sportelli di orientamento, iniziative di avviamento e di ascolto, eventi, premi — non è vietato e non è illegittimo. È facoltativo. Nessuna norma lo impone, ogni Consiglio decide autonomamente se aprirlo, e una volta aperto costa energie, tempo di segreteria e denaro degli iscritti, e va mantenuto nel tempo. Non c'è nulla di male: c'è però il dovere di dirlo. Ogni attività facoltativa è una scelta politica, e le scelte politiche si discutono e si rendicontano. Se invece vengono presentate come doveri istituzionali, la discussione si chiude prima di aprirsi.

Un ente a statuto doppio

L'ultimo punto è il più tecnico e il più utile. L'Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo, e la sua posizione è genuinamente ambigua. Da un lato la legge esclude che le norme dettate per le pubbliche amministrazioni gli si applichino automaticamente: lo dice l'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, nel testo oggi vigente, per cui ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche non si applica agli ordini salvo che la legge non lo preveda espressamente. Dall'altro, per interi settori, le regole pubbliche si applicano eccome.

Quando l'Ordine sceglie un fornitore di beni o servizi è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del codice dei contratti pubblici: lo afferma l'ANAC dalla delibera 687/2017 e lo conferma la giurisprudenza amministrativa sotto il D.Lgs. 36/2023. Ci sono naturalmente gli affidamenti diretti, ma resterebbero necessari un responsabile unico del progetto e un direttore dell'esecuzione. Presìdi forse sovradimensionati per un Ordine provinciale: sono però la norma, e la norma non prevede eccezioni per piccolezza.

Lo stesso vale per la trasparenza. La disciplina del D.Lgs. 33/2013 si applica agli ordini professionali in forza dell'art. 2-bis, comma 2, lett. a), "in quanto compatibile", e presso ogni ente opera un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il principio è quello ormai famoso, della “casa di vetro”: tutto deve essere ostensibile, salvo ciò che è espressamente sottratto. Oggi quel principio si bilancia con la protezione dei dati personali, che è altrettanto seria e altrettanto vincolante, ma bilanciare non significa scegliere sempre la stessa metà della bilancia. Vale la pena ricordare perché quel principio esiste: la trasparenza non serve a soddisfare curiosità, serve a ridurre le occasioni in cui una decisione può essere presa senza doverne rispondere.

Chi trova tutto questo noioso ha ragione. Ma sono un po’ le regole del gioco e bisogna conoscerle per poter approfondire altri temi.

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Scrivo di architettura, di diritto urbanistico, di paesaggio. E spesso lo racconto.
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