Art. 3 - R.R. 2/2015

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione II

Art. 3 · Opere di urbanizzazione primaria

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

Testo vigente

  1. 1. Le opere di urbanizzazione primaria riguardano: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi di quartiere, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Gli strumenti urbanistici prevedono, sulla base delle norme regolamentari di cui al Titolo II, Capo I, superfici fondiarie e relativi diritti edificatori, ovvero alloggi, quali opere di urbanizzazione primaria, destinate ad insediamenti per l'edilizia residenziale pubblica o sociale.
  2. 2. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione primaria è definita dal piano attuativo o dal progetto delle opere.
  3. 3. Si definisce sede stradale l'area delimitata dai confini della proprietà stradale, che comprende la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di sostegno e le fasce di pertinenza destinate alla viabilità, oltre a quanto indicato alla Sezione VI in materia di requisiti e standard di qualità della rete viaria.
  4. 4. Per spazi di sosta o di parcheggio, fermi restando i requisiti e standard di qualità di cui all'articolo 29, si intende la superficie dell'area destinata alla sosta degli autoveicoli con esclusione di una quota pari al trenta per cento della superficie delle corsie di distribuzione. L'area di sosta deve avere dimensione minima di metri lineari 2,50 per 5,50. Le corsie di distribuzione devono avere dimensione minima pari a metri lineari 3,50 e metri lineari 6, rispettivamente per la sosta longitudinale e perpendicolare al bordo della carreggiata, ferme restando le normative in materia di prevenzione incendi. La corsia di manovra è resa indipendente dalle sedi stradali extraurbane ed urbane di scorrimento. Per quanto non espressamente disposto dal presente comma sono applicabili le possibilità di deroga previste dal decreto ministeriale 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).
  5. 5. La larghezza dei marciapiedi di pertinenza delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi non può essere inferiore a metri lineari 1,50, liberi da qualsiasi ostacolo.

Testo riscritto

  1. 1. Sono opere di urbanizzazione primaria: [c. 1]
    • a) le strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclopedonali;
    • b) gli spazi di sosta o di parcheggio di quartiere;
    • c) le fognature;
    • d) la rete idrica;
    • e) le reti di distribuzione tecnologiche;
    • f) le reti per le telecomunicazioni;
    • g) la pubblica illuminazione;
    • h) gli spazi di verde attrezzato di quartiere;
    • i) gli spazi per i corridoi ecologici;
    • l) le piazze e gli altri spazi liberi di quartiere;
    • m) le piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
    • n) le piazzole per le fermate del trasporto pubblico locale.
  2. 2. Gli strumenti urbanistici prevedono opere di urbanizzazione primaria destinate a insediamenti per l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Queste opere sono superfici fondiarie con i relativi diritti edificatori, o alloggi. Si applicano le norme del Titolo II, Capo I, di questo Regolamento. [c. 1]
  3. 3. Il piano attuativo o il progetto delle opere definisce la superficie delle opere di urbanizzazione primaria. Il piano attuativo o il progetto delle opere definisce anche la loro qualificazione. [c. 2]
  4. 4. La sede stradale è l'area delimitata dai confini della proprietà stradale. [c. 3]
  5. 5. La sede stradale comprende: [c. 3]
    • a) la carreggiata;
    • b) i marciapiedi;
    • c) le piste ciclabili;
    • d) le opere di sostegno;
    • e) le fasce di pertinenza destinate alla viabilità;
    • f) quanto indicato nella Sezione VI di questo Capo.
  6. 6. Lo spazio di sosta o di parcheggio è la superficie dell'area destinata alla sosta degli autoveicoli. Restano fermi i requisiti dell'articolo 29. [c. 4]
  7. 7. Dalla superficie dello spazio di sosta si esclude una quota pari al 30 per cento della superficie delle corsie di distribuzione. [c. 4]
  8. 8. Ogni area di sosta misura almeno 2,50 metri per 5,50 metri. [c. 4]
  9. 9. Le corsie di distribuzione hanno dimensione minima di: [c. 4]
    • a) 3,50 metri, per la sosta longitudinale al bordo della carreggiata;
    • b) 6 metri, per la sosta perpendicolare al bordo della carreggiata.
  10. 10. Restano ferme le norme di prevenzione incendi. [c. 4]
  11. 11. La corsia di manovra è indipendente dalle strade extraurbane e dalle strade urbane di scorrimento. [c. 4]
  12. 12. Per quanto non disposto dai commi da 6 a 11 si applicano le deroghe del D.M. 5 novembre 2001. [c. 4]
  13. 13. I marciapiedi delle strade, delle aree di sosta o dei parcheggi sono larghi almeno 1,50 metri. I marciapiedi sono liberi da ostacoli per tutta questa larghezza. [c. 5]

Commento

L'art. 3 definisce le opere di urbanizzazione primaria, con qualche differenza rispetto al DPR 380/2001. Il co. 1 le elenca, inserendo per esempio i corridoi ecologici, che non esistono nel DPR 380/2001. L'ultimo periodo prevede che siano gli strumenti urbanistici (quindi PRG ma anche Piani Attuativi), a definire (e quantificare, aggiungo), quali siano le Superfici fondiarie e i relativi diritti edificatori a valere come opere di urbanizzazione primaria. In alternativa alle superfici fondiarie è possibile prevedere alloggi. A mio avviso la disposizione deve essere molto ben descritta quantificata e individuata nel PRG o nel Piano Attuativo, pena il rischio di allungare termini e contenzioso.

Il confronto con l'art. 16 del DPR 380/2001 va oltre i corridoi ecologici. L'elenco statale del comma 7 comprende strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato; il comma 7-bis aggiunge cavedi multiservizi e cavidotti per le telecomunicazioni. Il Regolamento umbro aggiunge piazze e spazi liberi di quartiere, piazzole per i rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico, superfici o alloggi per l'edilizia residenziale pubblica o sociale; sostituisce inoltre energia elettrica e gas con la formula generica «reti di distribuzione tecnologiche». La differenza pesa soprattutto sullo scomputo degli oneri ai sensi dell'art. 16, comma 2, del DPR 380/2001: le opere presenti solo nell'elenco regionale sono un terreno di possibile contestazione.

Il rinvio al Titolo II, Capo I, è generico. La norma che lo attua è l'art. 85, comma 1, che richiama espressamente l'art. 3, comma 1, e l'art. 1, commi 258 e 259, della L. 244/2007, e consente in alternativa la cessione di immobili. Anche il verbo «prevedono» lascia un margine: l'indicativo presente può leggersi come obbligo per ogni strumento urbanistico o come facoltà. L'art. 85 circoscrive l'obbligo ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e alla ristrutturazione urbanistica.

La definizione di sede stradale del comma 3 non coincide con quella del Codice della strada. L'art. 3, comma 1, n. 46, del D.Lgs. 285/1992 parla di superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva di carreggiata e fasce di pertinenza; il Regolamento parla di confini della proprietà stradale e aggiunge le opere di sostegno. Due definizioni dello stesso termine creano incertezza nei rapporti con l'ente proprietario della strada.

La «dimensione minima» delle corsie, 3,50 e 6 metri, è con ogni probabilità la larghezza. Il rinvio alle deroghe del D.M. 5 novembre 2001 vale solo per il comma 4.

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