Perché conviene partecipare a meno concorsi
Se produrre una proposta costa la metà, l’istinto dice di parteciparne il doppio. È l’istinto sbagliato, e il conto lo dimostra. In più c’è un rischio giuridico che nessun bando affronta e che riguarda chi ha usato un generatore di immagini per la propria tavola.
I concorsi di progettazione alla prova dell’intelligenza artificiale — 2 di 5
Nella prima puntata ho sostenuto che l’intelligenza artificiale sta erodendo l’asimmetria di costo che rendeva informativa la proposta concorsuale. Qui guardo la stessa dinamica dal punto di vista di chi ai concorsi partecipa, perché la conclusione è controintuitiva e ha conseguenze operative immediate.
Il conto, rifatto
Il concorrente razionale partecipa se il valore atteso della partecipazione supera il costo. Il valore atteso è il prodotto fra la probabilità di vittoria e il valore della vittoria — premio, incarico successivo se previsto, ritorno reputazionale.
L’intelligenza artificiale interviene su tutti e tre i termini, e in direzioni che si compensano soltanto in apparenza.
Il costo scende. In misura molto variabile: parecchio sulla rappresentazione e sulla redazione dei testi, poco o nulla sull’analisi del contesto, sulla verifica normativa, sul dimensionamento, sulla coerenza tecnica. Sulla base dei risparmi di tempo dichiarati dagli utilizzatori (l’86% ne dichiara uno, il 59% stima almeno cinque ore settimanali, con i benefici concentrati su concept e immagini), una stima prudente per un concorso di prima fase è una riduzione del costo complessivo fra il 25% e il 45%, molto dipendente da quanto pesa la rappresentazione nel formato richiesto dal bando.
La probabilità di vittoria scende di più. Se il costo cala di un terzo e la partecipazione è elastica al costo, il numero dei concorrenti cresce più che proporzionalmente, perché entrano soggetti che prima la barriera escludeva. La probabilità individuale, che è l’inverso del numero dei concorrenti corretto per la qualità relativa, si riduce di conseguenza.
Il valore della vittoria non cambia. Il premio è fissato dal bando; l’incarico successivo è determinato dai parametri; il ritorno reputazionale, semmai, si riduce: perché vincere in un campo affollato di proposte omogenee segnala meno di quanto segnalasse vincere in un campo selezionato. E' un punto contro-intuitivo: se vinco contro molti concorrenti è più prestigioso. Ma se i concorrenti sono molto omogenei il valore dell'individualità risalta perché la base è piatta e non perché sei il migliore in assoluto.
Esito netto: il valore atteso della partecipazione al singolo concorso peggiora. È un risultato robusto, e non dipende dalla precisione delle stime: dipende soltanto dal fatto che la riduzione del costo sia condivisa da tutti i concorrenti, il che è ovviamente il caso.
Il torneo, e perché il premio non arriva mai
C’è un secondo meccanismo, meno noto e più sgradevole.
Un concorso è, in linguaggio economico, un torneo: molti sostengono un costo, uno solo incassa il premio. La letteratura sui tornei stabilisce un risultato che vale la pena conoscere perché spiega molto di ciò che tutti abbiamo sperimentato: in equilibrio, la somma dei costi sostenuti da tutti i partecipanti tende a eguagliare il valore del premio. È il fenomeno della dissipazione della rendita. Il valore che il premio dovrebbe trasferire ai progettisti viene interamente consumato dallo sforzo aggregato di conquistarlo.
Nella pratica italiana la dissipazione è storicamente stata superiore al premio, perché i premi sono bassi e la partecipazione è alimentata anche da motivazioni non economiche: visibilità, esercizio, ambizione, e la scarsità di alternative per gli studi giovani. Detto senza giri di parole, il concorso italiano ha funzionato a lungo come un dispositivo che trasferisce lavoro gratuito dalla professione alle amministrazioni. O, che la massimo, "fa curriculum".
L’intelligenza artificiale non corregge questo squilibrio. Lo peggiora: abbassando la barriera aumenta il numero di partecipanti fino a riassorbire il risparmio. Il singolo spende meno per ogni concorso; la categoria spende, in aggregato, altrettanto o di più, distribuito su più soggetti con probabilità individuali più basse.
Mi pare un punto mai formulato con chiarezza nel dibattito professionale, e rovescia l’intuizione diffusa secondo cui l’abbassamento dei costi di partecipazione sarebbe di per sé favorevole ai progettisti. Non lo è. È favorevole ai committenti!
La conseguenza strategica
Ne discende un’indicazione che va contro l’istinto e che credo debba essere detta chiaramente: la riduzione dei costi di produzione non è una buona ragione per partecipare a più concorsi. È una buona ragione per parteciparne a meno, scelti meglio.
Il vantaggio competitivo si sposta dalla capacità di produrre proposte alla capacità di selezionare i concorsi in cui la propria specificità è effettivamente premiante: tema affine a competenze realmente possedute, giuria leggibile, criteri che valorizzano ciò che si sa fare, committenza che ha intenzione concreta di costruire, premi e condizioni di affidamento successivo che rendono il gioco sensato.
È, di nuovo, giudizio.
Un rischio giuridico che nessuno sta guardando
C’è un secondo tema, di natura diversa, e lo espongo come segnalazione di rischio professionale perché non ho trovato un solo bando che lo affronti.
Il concorrente che partecipa a un concorso con premi trasferisce, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, la proprietà del progetto alla stazione appaltante nel momento in cui il premio è pagato. Il trasferimento presuppone, ovviamente, che il concorrente sia titolare di ciò che trasferisce.
Se una parte degli elaborati è stata generata con sistemi di intelligenza artificiale, la titolarità dell’output dipende dalle condizioni contrattuali del fornitore del servizio (che variano fra strumenti e nel tempo) e può porre problemi ulteriori quando l’output derivi da opere preesistenti.
Il concorrente che dichiara che gli elaborati sono opera originale propria e che ne ha piena disponibilità, senza aver verificato le condizioni d’uso degli strumenti impiegati, rende una dichiarazione della cui veridicità non è in condizione di rispondere. In una procedura di evidenza pubblica. Le conseguenze potenziali vanno dalla responsabilità contrattuale verso la stazione appaltante a quelle proprie delle dichiarazioni non veritiere.
A ciò si aggiunge, dal 2 agosto 2026, l’applicazione degli obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (che il cosiddetto Digital Omnibus non ha differito, a differenza degli obblighi sui sistemi ad alto rischio) e che riguardano fra l’altro la marcatura e la riconoscibilità dei contenuti sintetici.
Non sto sostenendo che l’uso di sistemi generativi nei concorsi sia illecito. Sto sostenendo che oggi è praticato senza alcuna verifica dei presupposti di titolarità, e che questa è una lacuna per entrambe le parti. La soluzione non è il divieto (inapplicabile, per ragioni che vedremo nella quarta puntata), ma la dichiarazione e l’allocazione del rischio.
Che cosa fare
Tre cose, senza attendere che i bandi cambino.
Verificare le condizioni d’uso degli strumenti effettivamente impiegati in studio, per capire che cosa si può cedere e che cosa no. È mezza giornata di lavoro, e va fatta una volta sola.
Tenere una traccia interna di quali elaborati siano stati prodotti con quali strumenti. Non per scrupolo morale: perché se un domani la questione si pone, la differenza fra chi può documentare e chi non può è importante.
E, più prosaicamente, ricalcolare quanti concorsi ha senso fare in un anno. Se la risposta che si dava tre anni fa era «quanti riusciamo», oggi è probabilmente sbagliata.
Nella prossima puntata sposto lo sguardo dall’altra parte del tavolo. Perché il problema più grave non riguarda chi partecipa: riguarda chi deve valutare, e comincia con un’operazione aritmetica che nessuno ha fatto.
Sedici ore di commissione, trecento proposte. Un conto è fare la revisione o l'esame di progettazione: un conto è fare il commissario in un concorso. Fate voi la divisione per capire quanto tempo dedicare a un progetto
***Fonti di questa puntata
• D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 46, comma 3 (premi, trasferimento della proprietà del progetto, affidamento dei livelli successivi con effetto di autovincolo).
• Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50; calendario risultante dal Digital Omnibus sull’IA, con accordo politico provvisorio del 7 maggio 2026, approvazione del Parlamento europeo del 16 giugno e via libera definitivo del Consiglio del 29 giugno 2026: obblighi di trasparenza non differiti e applicabili dal 2 agosto 2026, con estensione ai sistemi già sul mercato dal 2 dicembre 2026.
• Architizer e Chaos, AI in Architecture Report 2026, rilevazione di novembre 2025.
• I riferimenti alla teoria dei tornei e alla dissipazione della rendita richiamano un filone consolidato della teoria economica dei meccanismi competitivi.
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