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# Tre minuti e venti secondi
- URL: https://www.bmbarch.academy/tre-minuti-e-venti-secondi/
- Published: 2026-08-29T08:16:55.000Z
- Updated: 2026-09-03T10:24:44.000Z
- Description: Il problema più grave non è di chi partecipa: è di chi valuta. E comincia con una divisione che nessuno ha fatto. Da qui discende un rischio giuridico concreto e la tentazione, che arriverà presto, di rispondervi automatizzando il giudizio.
- Author: bruno
- Tags: Lex

I concorsi di progettazione alla prova dell’intelligenza artificiale — 3 di 5 

**Il problema più grave non è di chi partecipa: è di chi valuta. C'è un rischio giuridico concreto e la tentazione, che arriverà presto, di rispondervi automatizzando il giudizio.**

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Cominciamo dal dato più banale, perché è quello che determina tutto il resto.

Una commissione giudicatrice di cinque membri che dedichi due giornate piene alla valutazione di prima fase dispone di circa sedici ore utili collegiali. È una stima generosa: presuppone che non si perda tempo, che nessuno si assenti, che l’istruttoria formale sia già stata fatta da altri.

Con ottanta proposte fanno dodici minuti a proposta. Pochi, ma sufficienti per una lettura seria di un elaborato di prima fase contenuto: si guarda l’impianto, si legge la relazione, si discute.

Con trecento proposte fanno **tre minuti e venti secondi**. Il tempo di guardare due immagini. Ora: non tutti i concorsi per i quali prima si attendeva una partecipazione di 80 proposte adesso saranno partecipati da 300\. Ma perché no, se il costo della partecipazione si abbassa drasticamente?

Che cosa succede in tre minuti e venti secondi 

Non serve una teoria per capirlo. Succede che si valuta l’impatto visivo, perché è l’unica dimensione processabile in quel tempo.

Tutti gli altri criteri del bando (inserimento nel contesto, coerenza funzionale, sostenibilità, fattibilità economica, rispondenza al documento di indirizzo alla progettazione), diventano razionalizzazioni a posteriori di un giudizio già formato sull’immagine. Non per malafede della commissione: per limite fisico.

Questo accadeva anche prima, in misura minore. L’intelligenza artificiale lo porta al limite perché aumenta **simultaneamente** due grandezze: il numero delle proposte, abbattendo il costo di parteciparvi, e la qualità visiva media di ciascuna, abbattendo il costo di produrre rappresentazione persuasiva, come detto sopra.

Il risultato combinato è una selezione che avviene su una dimensione in cui le proposte sono sempre più simili tra loro, in un tempo sempre più breve. La probabilità che il vincitore sia effettivamente il migliore tende, in queste condizioni, verso quella di un’estrazione a sorte fra i primi decili.

E si innesca un circolo che si autoalimenta: più il tempo è scarso, più conta l’immagine; più conta l’immagine, più conviene investire nella sua generazione automatica; più cresce la qualità media delle immagini, meno esse discriminano.

Il rischio giuridico che ne discende 

L’art. 82 della direttiva 2014/24/UE — richiamato dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e su cui tornerò diffusamente nella prossima puntata — prevede che la commissione esamini piani e progetti in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando, e che iscriva in un verbale firmato dai suoi membri le proprie scelte, con la classificazione dei progetti, le osservazioni e i punti da chiarire. Nel regime previgente l’art. 155, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 era ancora più esplicito nell’elencare i compiti: verifica della conformità dei progetti alle prescrizioni del bando, esame e valutazione collegiale di ciascuno, espressione dei giudizi **con specifica motivazione**.

Un esame effettivo di trecento proposte, con motivazione specifica su ciascuna, è materialmente impossibile per una commissione ordinaria, nei tempi ordinari. Se il numero cresce di un ordine di grandezza e la struttura della commissione resta invariata, l’esame diventa nominale, formale, convenzionale.

E un esame nominale con verbale formalmente corretto è una bomba a orologeria: basta un ricorso ben istruito che documenti l’insostenibilità aritmetica dei tempi di valutazione per aprire un contenzioso su cui, a mia conoscenza, al momento, la giurisprudenza italiana non si è ancora pronunciata in modo sistematico. Non riguarda l’intelligenza artificiale in sé: riguarda il volume che essa produce.

La tentazione 

Poiché il problema aritmetico è reale, la risposta che qualcuno proporrà è prevedibile: automatizzare la valutazione, o almeno la pre-selezione. Arriverà presentata come soluzione di efficienza, e negarla sembrerà oscurantismo.

Segnalo anzitutto che la questione è già oggetto di ricerca accademica. Tuttavia è troppo teorico riportarne qui gli esiti, tra l'altro su un campione poco significativo sotto il profilo tecnico.

Ma le ragioni per cui l’automazione del giudizio è preclusa non sono tecniche, e non dipendono dalla capacità attuale dei sistemi. Sono tre, e sono di diritto pubblico.

**La natura dell’atto.** Il giudizio della commissione è espressione di discrezionalità tecnica, esercitata da un collegio la cui composizione è normativamente qualificata: l’art. 81 della direttiva richiede che, quando ai partecipanti sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri possieda quella qualifica o una equivalente. La qualificazione professionale di chi giudica è elemento costitutivo della legittimità dell’atto, non un requisito ornamentale.

**L’autonomia decisionale.** L’art. 82 stabilisce che la commissione è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. Un giudizio prodotto da un sistema e recepito dalla commissione non è un giudizio autonomo della commissione: è un’abdicazione. E l’ordinamento italiano ha già mostrato, nella giurisprudenza sull’algoritmo nel procedimento amministrativo, un’attitudine severa verso le decisioni pubbliche in cui il potere si trasferisce di fatto dall'uomo allo strumento.

**La motivazione e la sua sindacabilità.** La commissione deve motivare specificamente e verbalizzare. La motivazione ha una funzione precisa: consentire la conoscenza del giudice, al giudice. Una motivazione generata da un sistema che non è in grado di rendere conto del proprio percorso inferenziale (come siamo arrivati a quella decisione), è una motivazione apparente e la motivazione apparente è un vizio dell’atto.

E' facile immaginare i fiumi di inchiostro che nascerebbero su queste basi.

Che cosa, invece, l'AI può legittimamente fare 

Sarebbe però un errore (e un errore costoso), passare dalla difesa del giudizio umano al rifiuto dell’automazione nel procedimento. Il problema aritmetico esiste, e va risolto liberando tempo alla commissione.

La linea di demarcazione, che a mio avviso andrebbe scritta nei disciplinari e non lasciata alla prassi, è fra **accertamento di fatti** e **formazione del giudizio**.

Sono ammissibili, perché accertamenti a esito vincolato: la verifica di completezza documentale; il controllo del rispetto dei formati, del numero massimo di elaborati, dei limiti di battute; la verifica dei parametri dimensionali e urbanistici dichiarati; il controllo di coerenza interna fra elaborati, per esempio fra superfici dichiarate in relazione e superfici rappresentate in tavola; l’individuazione di duplicazioni o forti somiglianze fra proposte; la predisposizione di schede sinottiche a contenuto puramente descrittivo. Sono attività che l’art. 82 — e prima l’art. 155, comma 4, lett. a) — attribuisce alla commissione sotto la voce «verifica della conformità alle prescrizioni del bando». Automatizzarle è legittimo, purché l’esito sia verificato e assunto dalla commissione e purché il disciplinare lo preveda. Si badi bene che quest'attività è tutta un'attività istruttoria che può essere messa in lavorazione per le pratiche "edilizie" di un Comune. E tra pochissimo anche per le parti di calcolo strutturale.

Non sono ammissibili: l’attribuzione di punteggi, la formulazione di giudizi qualitativi, l’ordinamento comparativo, la redazione di motivazioni valutative, qualunque pre-selezione fondata su valutazione anziché su conformità. Se può essere costruita una check-list, probabilmente ci siamo. Altrimenti ...

C'è una zona grigia da presidiare: la produzione di sintesi descrittive è ammissibile in linea di principio ma insidiosa in concreto, perché ogni descrizione contiene una selezione di ciò che è rilevante, e la selezione è già valutazione. Se impiegate, andrebbero allegate agli atti in forma integrale, con verbale che ne dia conto come strumento ausiliario verificato. A mio avviso occorre ancora una valutazione e una validazione umana. Oppure eliminarle del tutto. Non ho una risposta definitiva sul punto.

Un guadagno inatteso 

La verifica del rispetto dell’anonimato è oggi affidata all’occhio del coordinatore o della commissione: si cercano loghi, motti, riferimenti testuali, metadati. È un’attività a bassa affidabilità, campionaria per forza di cose, e con un effetto collaterale pericoloso: espone i commissari alla conoscenza accidentale dell’identità dei concorrenti proprio mentre cercano di evitarla.

Un controllo automatizzato dei metadati dei file, delle proprietà dei documenti, delle ricorrenze testuali e delle firme digitali incorporate è precisamente il tipo di accertamento che una macchina esegue meglio di un essere umano: in modo esaustivo anziché campionario, e senza che nessun commissario debba guardare.

Il bando potrebbe prevedere una **verifica automatizzata preliminare dell’anonimato**, eseguita dal coordinatore o dal responsabile della piattaforma prima della trasmissione degli elaborati alla commissione, con verbalizzazione dell’esito. Costo quasi nullo, meno contenzioso, e protezione simultanea di concorrenti e commissari.

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Fin qui la diagnosi. Nella prossima puntata comincia la parte costruttiva, e parte da una scoperta: capire che cosa la regola dell’anonimato tutela davvero e soprattutto che cosa non ha mai preteso di tutelare.

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