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# Il varco
- URL: https://www.bmbarch.academy/il-varco/
- Published: 2026-09-04T18:34:55.000Z
- Updated: 2026-09-04T18:34:55.000Z
- Description: L’anonimato impedisce che, durante la valutazione, il progetto possa essere ricondotto al suo autore. È dentro questa distinzione che si apre lo spazio per regolare l’uso dell’intelligenza artificiale senza affidarsi a divieti impossibili da controllare.
- Author: bruno
- Tags: Lex

***I concorsi di progettazione alla prova dell’intelligenza artificiale: 4 di 5***

Le prime tre puntate hanno delineato una diagnosi o almeno ci hanno provato. L’intelligenza artificiale riduce il costo necessario per produrre una proposta formalmente persuasiva; rende quindi meno significativa la semplice presenza di immagini elaborate, peggiora il valore atteso della partecipazione e moltiplica il materiale che la commissione dovrebbe esaminare in prima fase. Il problema non si risolve chiedendo ai concorrenti di rinunciare agli strumenti che ormai attraversano l’intero processo progettuale. Si risolve cambiando ciò che il concorso domanda e ciò che la commissione è chiamata a valutare.

Prima di arrivare ai dispositivi concreti, però, bisogna rimuovere un equivoco giuridico. La regola dell’anonimato viene spesso percepita come un vincolo che impedirebbe di conoscere o disciplinare qualunque informazione sul modo in cui la proposta è stata prodotta. Non è così. L’anonimato protegge un rapporto preciso: quello tra l’elaborato e l’identità del suo autore. È in questa distinzione che si apre il varco.

**Dove si trovano, oggi, le regole**

L’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non riproduce nel Codice la disciplina completa dei concorsi di progettazione. Rinvia al Capo II della direttiva 2014/24/UE e, per i settori speciali, al Capo II della direttiva 2014/25/UE. È una tecnica normativa non abituale nel nostro ordinamento, ma la conseguenza è chiara: per ricostruire la disciplina dell’organizzazione del concorso, della commissione e delle sue decisioni occorre leggere direttamente le direttive europee.

I commi successivi dell’art. 46 aggiungono la disciplina nazionale. Nel settore dei lavori pubblici il concorso si svolge, di regola, in una sola fase e ha per oggetto progetti o piani con un approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione la stazione appaltante o l’ente concedente può articolare la procedura in due fasi: nella prima seleziona le proposte ideative; nella seconda sviluppa il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte prescelte. Il comma 3 disciplina i premi, il trasferimento della proprietà del progetto e l’eventuale affidamento del progetto esecutivo al vincitore mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione, se tale possibilità è stata prevista nel bando. Il comma 4 estende la disciplina ai concorsi di idee.

Su un punto la prassi professionale ha seguito un indirizzo diverso da quello assunto dal legislatore. Il Codice considera ordinaria la fase unica e richiede una motivazione per la procedura in due fasi; il Consiglio Nazionale degli Architetti ha invece individuato proprio nella procedura bifasica, accompagnata da una richiesta limitata di elaborati nella prima fase, lo strumento più adatto alla qualità del concorso. La scelta nasce prima dell’attuale diffusione dell’intelligenza artificiale, ma oggi acquista un significato ulteriore: ridurre il lavoro iniziale chiesto a tutti i partecipanti e rendere materialmente possibile una valutazione non sommaria.

**La regola dell’anonimato**

Nel regime previgente la regola era contenuta nell’art. 155, comma 4, del D.Lgs. 50/2016: la commissione esaminava piani e progetti in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri indicati nel bando; l’anonimato doveva essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione.

La stessa regola opera nel sistema vigente attraverso l’art. 82 della direttiva 2014/24/UE. La disposizione afferma l’autonomia della commissione, impone che i progetti siano esaminati in forma anonima e soltanto in base ai criteri del bando, prescrive la verbalizzazione delle decisioni e mantiene l’anonimato sino al parere o alla decisione. I paragrafi 5 e 6 consentono inoltre alla commissione di invitare i candidati a rispondere ai quesiti verbalizzati per chiarire aspetti dei progetti, imponendo la redazione di un verbale completo del dialogo. L’interlocuzione è dunque possibile, ma deve essere organizzata senza rendere riconoscibile l’autore mentre la valutazione è ancora aperta. Difficile, lo so, ma possibile.

La delibera ANAC n. 358 del 20 luglio 2023 ha confermato la continuità del principio nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Ha inoltre chiarito un aspetto pratico importante: i commissari possono conoscere i nominativi dei partecipanti per rendere consapevolmente la dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse, purché non dispongano delle informazioni necessarie per associare quei nomi ai singoli elaborati. Non ogni conoscenza è vietata. È vietata la conoscenza che consente di attribuire il progetto valutato al suo autore.

Il rinvio alla direttiva non rende la regola meno cogente, ma la rende meno visibile. Per questa ragione sarebbe opportuno che il disciplinare la riproducesse espressamente e descrivesse con precisione il sistema utilizzato per separare le identità dalle proposte. I bandi meglio costruiti già lo fanno.

La giurisprudenza amministrativa non fa coincidere la violazione dell’anonimato con qualsiasi particolarità presente negli elaborati. Il giudizio ruota intorno a due elementi, da valutare insieme.

**Il primo è l’idoneità astratta del segno a identificare l’autore.** Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 17 luglio 2018, n. 4331, ha chiarito che non occorre dimostrare l’effettivo riconoscimento da parte della commissione. Rileva che il segno, per la sua anomalia rispetto alle ordinarie modalità di espressione, sia oggettivamente idoneo a funzionare come elemento identificativo.

**Il secondo è l’intenzionalità dell’utilizzo.** La mera possibilità astratta di riconoscimento non produce automaticamente l’esclusione: devono emergere elementi capaci di mostrare che la particolarità sia stata impiegata per rendere riconoscibile l’autore. Il TAR Lazio, con sentenza 7 maggio 2019, n. 5712, ha per questa ragione ritenuto illegittima l’esclusione motivata dalla presenza, sulla testata delle tavole, di titoli, motti e loghi considerati riconoscitivi.

In senso opposto, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 5 settembre 2023, n. 8173, ha giudicato legittima l’esclusione in un concorso internazionale nel quale gli allegati della proposta contenevano informazioni idonee a risalire all’offerente. La differenza non sta nella natura grafica o testuale del segno, ma nella sua concreta capacità di rompere la separazione fra progetto e autore.

È questo il punto che interessa ai fini dell’intelligenza artificiale. La regola dell’anonimato non giudica gli strumenti con i quali il concorrente ha lavorato. Giudica l’informazione che arriva alla commissione e il rischio che essa renda riconoscibile chi ha predisposto la proposta.

**Il varco**

**La regola dell’anonimato tutela il rapporto fra elaborato e identità dell’autore.** Non è, né è mai stata, una regola sul modo in cui l’elaborato viene prodotto o rappresentato. Da ciò discende che il bando può governare la rappresentazione, il contenuto documentale e le informazioni sugli strumenti utilizzati, purché le prescrizioni siano chiare, proporzionate e uguali per tutti.

**Prescrivere la tecnica di rappresentazione.** I bandi già stabiliscono normalmente il numero, il formato e la scala delle tavole, oltre alla tipologia degli elaborati. Possono esercitare la stessa facoltà con maggiore precisione, indicando se siano ammesse immagini fotorealistiche, quale spazio possano occupare, quali rappresentazioni convenzionali debbano affiancarle e quali dati debbano essere restituiti secondo schemi comparabili. Non cambia la natura della prescrizione: si disciplina la grammatica comune attraverso la quale le proposte saranno confrontate.

**Prescrivere contenuti verificabili.** La commissione non dovrebbe essere costretta a dedurre la qualità del progetto dalla forza persuasiva delle immagini. Il bando può richiedere verifiche dimensionali, dati quantitativi controllabili, schemi funzionali, relazioni tra scelte e prestazioni, confronti fra alternative e rappresentazioni capaci di rendere ricostruibile il processo progettuale. L’obiettivo non è aumentare il numero degli elaborati, ma spostare il peso del giudizio da ciò che è facilmente generabile a ciò che deve essere dimostrato. Tra l’altro le componenti oggettive potrebbero essere analizzate dall’AI, lato commissione, questa volta.

**Richiedere dichiarazioni sugli strumenti impiegati.** Anche questa informazione può essere acquisita senza compromettere l’anonimato, ma occorre distinguere due situazioni. Se la commissione deve conoscerla durante la valutazione, la dichiarazione deve essere uniforme, priva di nomi, riferimenti professionali o dettagli riconoscibili e collegata soltanto al codice anonimo dell’elaborato. La commissione conosce allora gli strumenti dichiarati per quella proposta, ma non chi li abbia utilizzati. Se invece la dichiarazione serve esclusivamente a una verifica amministrativa successiva, può essere nominativa e rimanere separata dagli elaborati fino alla conclusione della decisione.

La delibera ANAC n. 358/2023 non riguarda l’intelligenza artificiale e non costituisce quindi una risposta diretta al problema. Offre però un principio organizzativo utilizzabile per analogia. Nel caso esaminato dall’Autorità, la commissione conosce i concorrenti ma non può collegarli ai progetti. Per gli strumenti impiegati lo schema può operare in senso speculare: la commissione può conoscere un’informazione relativa al progetto senza conoscere l’identità di chi lo ha presentato. In entrambi i casi rimane interrotto lo stesso collegamento.

Il bando deve però spiegare perché chiede la dichiarazione e quali conseguenze le attribuisce. Se serve soltanto alla trasparenza, non può diventare un criterio occulto di preferenza o di penalizzazione. Se serve a verificare il rispetto di una prescrizione, devono essere definiti in anticipo il contenuto dell’obbligo, le modalità del controllo e gli effetti dell’eventuale inosservanza. Una dichiarazione generica, priva di una funzione dichiarata, aggiunge un adempimento ma non costruisce una regola.

**Organizzare chiarimenti senza rompere l’anonimato.** L’art. 82, paragrafi 5 e 6, consente alla commissione di formulare quesiti sugli aspetti dei progetti che richiedono chiarimenti. Il dialogo deve essere verbalizzato e non può diventare l’occasione per introdurre elementi nuovi o per rivelare l’identità del concorrente prima della decisione. Anche qui il problema non è impedire ogni interlocuzione, ma progettarla in modo coerente con la separazione tra proposta e autore.

Il margine di intervento è quindi ampio, ma non illimitato. La stazione appaltante può disciplinare ciò che riceve e ciò che valuta; non può introdurre criteri impliciti, controlli indeterminati o modalità capaci di anticipare alla commissione l’identità dei concorrenti.

**Perché il divieto non funziona**

A questo punto si potrebbe scegliere una strada apparentemente più semplice: vietare l’intelligenza artificiale, oppure ammetterla soltanto per alcune funzioni. È una soluzione rassicurante nella formulazione e fragile nell’applicazione.

**Non è verificabile con sufficiente affidabilità.** Gli strumenti di rilevazione producono risultati probabilistici e le loro prestazioni cambiano in relazione al modello generativo, al tipo di contenuto e alle trasformazioni subite dal file. Gli studi più recenti mostrano miglioramenti, ma anche forti problemi di generalizzazione nelle condizioni reali. Un rilevatore può offrire un indizio da approfondire; difficilmente può costituire, da solo, una prova adeguata a sostenere l’esclusione da una procedura concorsuale. Anche questo pezzo è stato scritto “a quattro mani”con l’ausilio dell’IA. Il quotidiano Il Foglio, tempo fa, aveva pure indetto un concorso per scoprire quale intero articolo era stato scritto dall’IA.

**Non è definibile in termini generali.** Il confine tra strumento assistito e strumento generativo attraversa ormai operazioni ordinarie: correzione automatica, ricerca semantica, upscaling, rimozione di elementi, completamento delle immagini, riconoscimento delle interferenze nei modelli informativi. Una clausola che vietasse genericamente l’IA colpirebbe attività molto diverse e lascerebbe incerto ciò che il concorrente può effettivamente fare.

**È controproducente.** Una prescrizione che la stazione appaltante non è in grado di controllare avvantaggia chi la viola e riesce a nasconderlo. Produce così l’esatto contrario dell’effetto dichiarato: non ristabilisce l’uguaglianza tra i partecipanti, ma aggiunge un premio all’opacità.

**La linea corretta è modificare l’oggetto della valutazione in modo che l’uso dell’intelligenza artificiale non sia decisivo.** Occorre chiedere meno immagini indimostrabili e più relazioni verificabili; meno quantità e più comparabilità; meno fiducia nell’effetto visivo e più attenzione alla coerenza interna del progetto. Paradossalmente potremmo tornare al “pianta, prospetto, sezione, per favore”. Non si neutralizza uno strumento vietandone il nome. Si riduce il suo potere selettivo cambiando le domande alle quali il concorrente deve rispondere.

È il principio che informa i dispositivi della prossima puntata, l’ultima della serie. Qui bastava individuare il varco: l’anonimato non impedisce di ripensare il concorso nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Impone soltanto di farlo senza consentire alla commissione di sapere chi si trova dietro il progetto mentre lo valuta.