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# Art. 9 - R.R. 2/2015
- URL: https://www.bmbarch.academy/art-9-r-r-2-2015/
- Published: 2026-10-15T13:11:05.000Z
- Updated: 2026-10-15T13:11:05.000Z
- Author: bruno

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione II

## Art. 9 · Perimetro di un edificio (Pe)

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

### Testo vigente

1. 1. Si definisce perimetro di un edificio il poligono definito dalla proiezione sul piano della struttura edificata fuori terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all'articolo 7, comma 2 e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 3, lettera j).

### Testo riscritto

1. 1. Il perimetro di un edificio (Pe) è il poligono definito dalla proiezione sul piano della struttura edificata fuori terra o entroterra. \[c. 1\]
2. 2. Dal perimetro si escludono: \[c. 1\]
  - a) le opere dell'articolo 7, comma 2;
  - b) le eventuali intercapedini con le caratteristiche dell'articolo 17, comma 3, lettera j).

### Commento

Il perimetro dell’edificio è definito in maniera apparentemente semplice. Infatti va letto insieme all’art. 7 e all’art. 17\. Per coerenza sarebbe stato forse utile escludere anche le opere ex art. 8 co. 2 lett.b).

Il perimetro comprende anche la struttura entroterra, mentre l'area di sedime dell'art. 7 esclude le parti interrate ricoperte da almeno 30 centimetri di terreno. Un'autorimessa completamente interrata e ricoperta entra quindi nel perimetro ma non nell'area di sedime. La differenza conta, perché dal perimetro si misurano le distanze dai confini (art. 24) e dalle strade (art. 25). Per i locali interrati, tuttavia, l'art. 24, comma 2, lettera d) fissa una regola propria di 1,50 metri dal confine.

Il testo parla di proiezione «sul piano», senza dire quale. Il riferimento implicito è il piano orizzontale, come nell'art. 7, e così credo vada letto.