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# Art. 14 - R.R. 2/2015
- URL: https://www.bmbarch.academy/art-14-r-r-2-2015/
- Published: 2026-10-18T16:11:09.000Z
- Updated: 2026-10-18T16:11:09.000Z
- Description: Indice di utilizzazione fondiaria
- Author: bruno
- Tags: Lex

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione III

## Art. 14 · Indice di utilizzazione fondiaria (Iuf)

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

### Testo vigente

1. 1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta massima edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. L'indice di utilizzazione fondiaria è espresso in mq/mq.
2. 2. E' fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o dallo strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.

### Testo riscritto

1. 1. L'indice di utilizzazione fondiaria (Iuf) è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta massima, edificata ed edificabile, e la superficie fondiaria. \[c. 1\]
2. 2. L'Iuf si esprime in mq/mq. \[c. 1\]
3. 3. Restano salve le normative specifiche e le previsioni dello strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione. \[c. 2\]

### Commento

L’indice di utilizzazione fondiaria soffre della stessa formulazione poco felice. Si applica ovviamente sulla superficie fondiaria così come definita all’art. 5.

Rispetto all'art. 13 il testo aggiunge un secondo «massimo»: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta «massima» edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. Il doppio superlativo non cambia il significato, ma rende asimmetriche due definizioni che dovrebbero essere speculari. L'ho mantenuto nella riscrittura.

La superficie fondiaria di riferimento è quella dell'art. 5\. Ne discendono due conseguenze pratiche: nell'intervento diretto l'indice si applica alla superficie edificabile del lotto (art. 5, comma 2); le parti del lotto destinate per convenzione a migliorare gli spazi pubblici esistenti restano nel calcolo (art. 5, comma 3).