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# Art. 1 R.R. 2/2015
- URL: https://www.bmbarch.academy/art-1-r-r-2-2015/
- Published: 2026-10-03T07:37:32.000Z
- Updated: 2026-10-03T07:44:51.000Z
- Author: bruno
- Tags: Lex

R.R. Umbria 2/2015 · Titolo I, Capo I, Sezione I

## Art. 1 · Oggetto

Questo mio ultimo progetto editoriale riscrive il Regolamento regionale umbro 2/2015 un articolo alla volta, per renderlo più leggibile da chi lo applica ogni giorno. Riconosco a chi lo ha redatto il grande merito di aver riunito in un solo testo una disciplina prima dispersa in otto regolamenti diversi. Il mio è un esercizio fatto senza alcuna presunzione: non intendo sostituirmi al legislatore regionale, ma solo rendere il testo più chiaro. Anche a me stesso, soprattutto a me stesso. La riscrittura non cambia il contenuto della norma: usa frasi brevi, commi numerati e rinvii essenziali, e conserva le ambiguità del testo, discusse nel commento. Tra parentesi quadre è indicato il comma originale. Sono ovviamente benvenuti tutti i commenti.

### Testo vigente

1. 1. Le norme del presente Capo I, in attuazione dell'articolo 245, comma 1, lettera a) del Testo unico "Governo del territorio e materie correlate", di seguito denominato TU, regolamentano l'attività edilizia, il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione, nonché i requisiti e standard di qualità della rete viaria e gli interventi di edilizia sostenibile, finalizzati all'elaborazione dei regolamenti comunali per l'attività edilizia previsti all'articolo 111, comma 7 del TU.

### Testo riscritto

1. 1. Questo Capo attua l'articolo 245, comma 1, lettera a), della L.R. 1/2015\. Nel seguito la L.R. 1/2015 è chiamata TU. \[c. 1\]
2. 2. Questo Capo disciplina: \[c. 1\]
  - a) l'attività edilizia;
  - b) il calcolo delle superfici degli edifici;
  - c) il calcolo dei volumi degli edifici;
  - d) il calcolo delle altezze degli edifici;
  - e) il calcolo delle distanze degli edifici;
  - f) i requisiti e gli standard di qualità della rete viaria;
  - g) gli interventi di edilizia sostenibile.
3. 3. I comuni applicano queste norme quando redigono il regolamento comunale per l'attività edilizia. Il regolamento comunale è previsto dall'articolo 111, comma 7, del TU. \[c. 1\]

### Commento

L'articolo chiarisce l'oggetto, la ragione d'essere del Regolamento e le finalità dello stesso. L'art. 111 della LR 1/2015 prevede esplicitamente che i Comuni provvedano a disciplinare la propria attività edilizia con specifico regolamento, nel rispetto delle norme regolamentari (che seguono).

L'art. 1 presenta queste norme come finalizzate all'elaborazione dei regolamenti comunali. Sarebbe però un errore leggerle come semplici indirizzi da recepire: l'art. 138 del Regolamento, in forza dell'art. 243, commi 5 e 6, del TU, le rende prevalenti sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie comunali. Si applicano quindi direttamente, anche dove il Comune non ha ancora adeguato il proprio regolamento.

Una piccola asimmetria testuale: l'articolo include tra i suoi oggetti le «volumetrie», che non compaiono né nella rubrica del Capo I né nell'art. 245, comma 1, lettera a), del TU. L'aggiunta si spiega con l'art. 139, che disciplina il volume in via transitoria per i PRG ancora costruiti su indici volumetrici. Il parametro di riferimento resta la superficie utile coperta.

Va infine ricordato che la Regione Umbria non ha mai recepito il Regolamento edilizio tipo e le definizioni uniformi dell'Intesa del 20 ottobre 2016, cui rinvia l'art. 4, comma 1-sexies, del DPR 380/2001\. L'Intesa prevede che, decorso il termine per il recepimento, le definizioni uniformi trovino diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali incompatibili. Il rapporto tra le definizioni statali e quelle del R.R. 2/2015, che è fonte regionale e non comunale, resta così una questione aperta, che riprenderò articolo per articolo.